News
Il D.L. 83-20 proroga lo stato d’emergenza al 15/10/20
Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020 e in vigore dalla stessa data, ha prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 la fine dello stato di emergenza e delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74).
Nel più generale ambito della proroga rientra anche l’utilizzo del lavoro agile.
Infatti, l’art. 1, terzo comma del D.L. in questione, dispone che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 al Decreto (tra cui appunto rientra, al n. 32, l’art. 90 del D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, convertito con L. n. 77/2020, che disciplina anche lo “smart working” in modalità semplificata, ossia senza previo accordo con il lavoratore) sono prorogati al 15 ottobre 2020.
Pertanto, è confermato che, anche successivamente al 31 luglio 2020, le aziende potranno continuare ad utilizzare la procedura semplificata dello “smart working” senza la necessità di formalizzare, in deroga all’art. 19 primo comma, della L. 81/2017, un apposito accordo individuale con il dipendente.
Va precisato, tuttavia, che per quanto riguarda i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 di cui all’art. 90, comma 1, primo periodo – che hanno il diritto, a determinate condizioni, a svolgere la prestazione in modalità agile – il Decreto Legge limita la proroga solo fino al 14 settembre 2020.

