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Idoneità finanziaria e stabilimento: previste proroghe nella dimostrazione dei requisiti
Con circolare n.19383 del 23 agosto 2021 il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha fornito dei chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito della idoneità finanziaria e dello stabilimento alla luce dell’entrata in vigore dei Regolamenti europei 698/2020 e 267/2021.
La circolare in esame ricorda che tutte le imprese che vogliano ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) sono tenute a dimostrare la sussistenza del requisito dell’idoneità finanziaria tramite una delle seguenti modalità:
- mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, che l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità;
- mediante attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione, o intermediari finanziari;
- mediante polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai soli primi due anni di esercizio della professione di trasportatore su strada, come specificato dall’articolo 1, c. 251, legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Dal terzo anno di esercizio in poi la circolare ricorda, come noto, che non è più consentito dimostrare la sussistenza del requisito dell’idoneità finanziaria tramite la polizza di responsabilità civile professionale e che le imprese in possesso di autorizzazione per l’esercizio della professione sono tenute annualmente ad inviare alle autorità competenti la documentazione volta a dimostrare il mantenimento del requisito della capacità finanziaria con le modalità indicate nella circolare n.4 del 24 luglio 2015.
La nota in esame sottolinea anche che in caso di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria con le modalità di cui al punto 1, da parte dei soggetti obbligati al deposito del bilancio di esercizio in Camera di Commercio, si precisa che i valori contabili da prendere a riferimento nel rilasciare l’attestazione da parte del revisore contabile vanno desunti dal bilancio di esercizio che risulta approvato e depositato, conformemente alla vigente normativa, nel medesimo anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell’anno che precede.
A seguito di questa ricapitolazione riguardante la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, il MIMS stabilisce che qualora gli UMC (ovvero l’ente volto ad accertare la sussistenza del requisito dell’idoneità finanziaria) constatino la carenza di questo requisito a seguito delle attestazione rilasciate dal revisore dei conti sulla base dei valori di riferimenti relativi all’esercizio contabile 2020 (in cui è incluso il periodo 1° settembre 2020- 31 dicembre 2020 considerato come periodo di crisi dal Regolamento 267/2020) e per l’anno 2021 (in cui il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021 rappresenta la parte restante del periodo di crisi), possono prolungare il termine per la dimostrazione della capacità finanziaria fino ad un massimo di 12 mesi, così come previsto dall’art.13 del Regolamento UE 1071/2009 e secondo le modalità procedurali indicate nella nota n.22649 del 29 dicembre 2016.
Inoltre, parimenti a quanto previsto per la dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, gli UMC possono concedere l’estensione del termine da 6 a 12 mesi per la dimostrazione del mantenimento del requisito di stabilimento qualora abbiano constatato nel periodo 1° settembre – 30 giugno 2021 la carenza dello stesso requisito da parte di imprese autorizzate per mancata disponibilità di veicoli e per le quali il procedimento non sia già concluso.
Resta fermo, recita la nota del MIMS, che il periodo complessivo concesso alle imprese per la regolarizzazione dei citati requisiti non potrà eccedere l’arco temporale di dodici mesi continuativi.