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Gestore dei trasporti: il Ministero ribadisce che non può essere solo un nominativo da inserire in una pratica

Gestore dei trasporti: il Ministero ribadisce che non può essere solo un nominativo da inserire in una pratica

24 Maggio 2017

Rispetto all’effettività, viene chiarito che tale attività deve risultare direttamente imputabile al Gestore designato dall’impresa, comprovabile attraverso comportamenti di questo e/o atti posti in essere dallo stesso – quali ad esempio ordini di servizio, direttive, etc. -, dai quali possa desumersi lo svolgimento di una concreta attività di direzione.

Rispetto alla continuità, si precisa come l’attività di direzione debba concretizzarsi attraverso una serie di vere e proprie prestazioni lavorative reiterate nel tempo, in misura “apprezzabile”, anche se non determinabili a priori (lasciando, quindi, un ben ampio margine di discrezionalità per la valutazione di tale postulato). L’attività del Gestore deve essere, comunque, connotata da autonomia organizzativa circa le modalità dell’adempimento e da un margine di autonomia decisionale elevato, atte ad assicurare lo svolgimento dei compiti ad esso affidati al momento della sua designazione.

A ben vedere, le precisazioni contenute nella nota che si commenta, non sembrano aggiungere, nella sostanza, particolari elementi di novità rispetto a quanto si sarebbe già dovuto pacificamente desumersi da una interpretazione logica, prima ancora che giuridica, delle richiamate norme di cui al regolamento CE 1071/2009, ma non v’è alcun dubbio che l’aver ora  affermato formalmente tali principi, costituirà un richiamo di maggiore attenzione soprattutto per quanti risultano deputati alla valutazione del possesso del requisito dell’idoneità professionale, in sede di prima iscrizione all’Albo ed al REN ed al controllo del permanere dello stesso requisito, nel corso dell’attività imprenditoriale. In altre parole, sembra possibile prefigurare uno scenario in cui detti soggetti siano portati ad adottare criteri di valutazione più “rigidi”, rispetto  a quanto è, invece, di fatto sino ad ora avvenuto.

Sarà, pertanto, bene che le imprese di autotrasporto, ed i loro titolari, tengano nel dovuto conto la necessità di:

  1. individuare in modo dettagliato le funzioni di direzione affidate al Gestore, sia interno, che esterno, al momento della sua designazione;
  2. risultare in grado di produrre, nel corso dell’attività, tutta una serie di documenti che comprovino la concreta attività di direzione del Gestore all’interno dell’impresa.
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