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Germania: la normativa antidumping sul salario minimo riguarda anche chi effettua trasporti internazionali
Dal 1 Gennaio 2015 è entrata in vigore in Germania la nuova normativa antidumping sul salario minimo garantito, la quale prevede che chiunque lavori in quel Paese debba inderogabilmente percepire uno stipendio minimo di 8,50 lordi all’ora.
Questa normativa riguarda tutti i settori, ma rischia di avere un impatto pesante sulle imprese di autotrasporto.
Infatti, gli obblighi connessi alle nuove disposizioni riguardano certamente i lavoratori dipendenti da imprese che effettuano attività di cabotaggio in Germania.
Inoltre, secondo quanto sostenuto dall’IRU, contrariamente a quanto emerso in un primo momento, le nuove norme interesserebbero anche i dipendenti delle imprese che effettuano attività di trasporto internazionale da/per la Germania e, addirittura, chi semplicemente è in transito pur essendo diretto in altri Stati.
Quanto alle formalità da espletare, sempre dalle informazioni diffuse dall’IRU risulta che le imprese che effettuino una delle predette attività di trasporto, prima di mettersi in viaggio, debbano comunicare alcune informazioni via fax alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia, al numero 0049.(0)221.964870, avvalendosi di un modello che si allega alla presenta nota.
L’obbligo di notifica, che deve essere inviata per iscritto ed in lingua tedesca, riguarda i seguenti dati:
- dati dell’impresa;
- cognome, nome e data di nascita del lavoratore;
- inizio e durata stimata dell’operazione di trasporto sul territorio tedesco;
- indirizzo in cui sono reperibili i documenti (in Germania o all’estero; in quest’ultimo caso è necessaria una dichiarazione che i documenti sono a disposizione della dogana tedesca, in lingua tedesca);
- una lettera attestante la prova del pagamento del salario minimo (soltanto alla prima registrazione).
Il documento può contenere l’elenco delle operazioni fino ad un massimo di 6 mesi. Eventuali modifiche delle operazioni di trasporto programmate non devono essere notificate alla dogana tedesca.
Inoltre,ed è la parte cui chiediamo alle imprese di prestare il massimo di attenzione, entro 7 giorni dalla fine dell’attività di trasporto, il conducente deve registrare l’inizio, la durata e il termine delle ore lavorate in Germania; questo documento deve essere conservato per due anni in Germania oppure all’estero ma, in quest’ultimo caso, l’impresa deve aggiungere una dichiarazione in cui assicura che i documenti richiesti sono a disposizione dell’Ufficio delle dogane, in lingua tedesca, per gli eventuali controlli.
Le sanzioni previste sono molto gravi: per il mancato invio delle informazioni sopra indicate si può arrivare fino a € 30.000,00 di multa.
Per il mancato rispetto del salario minimo, poi, è prevista una sanzione fino a € 500.000,00, anche se quest’ultimo caso sembra assai difficile si verifichi ove l’azienda rispetti quanto previsto dal CCNL sottoscritto in Italia tra T.I. ASSOTIR e FAST/CONFSAL.
E’ possibile reperire altre informazioni sul sito internet delle dogane tedesche:
in lingua inglese: http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-of-employment/minimum-conditions-of-employment_node.html
in lingua francese: http://www.zoll.de/FR/Entreprises/Travail/Employeurs-etablis-hors-Allemagne-detachement/Conditions-de-travail-minimales/conditions-de-travail-minimales_node.html
Il testo del modello da inviare via fax alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia, è disponibile in allegato.
Allegato – 1 – modello sul salario minimo in Germania da inviare alle Dogane tedesche

