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Formazione professionale 2014/2015. I Decreti ministeriali di finanziamento delle iniziative pubblicati finalmente in Gazzetta Ufficiale.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dello 08/09/2014, il Decreto del Ministero dei Trasporti 19 giugno 2014,n. 283, recante le modalità per lo svolgimento delle attività formative per l’anno 2014.
A tale decreto è stato allegato il modello di domanda, che riporta in alto il primo termine di presentazione della stessa, già fissato al 15 settembre ed ora prorogato al 15 ottobre 2014;
Nella Stessa Gazzetta è stato poi pubblicato il decreto n. 348, del 7 luglio 2014, con cui sono stati prorogati i termini per l’invio delle domande, l’avvio ed ultimazione dei corsi e l’invio della rendicontazione.
Ricordiamo che, in conseguenza delle diverse sforbiciate subite dai fondi a suo tempo stanziati per l’autotrasporto, per le attività di formazione 2014 sono disponibili soltanto 10 milioni di euro e non più 16, come nel 2013
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei contributi alla formazione le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi sede in Italia ed iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori ed al R.E.N. (per le imprese con autoveicoli fino a 1,5 ton. è sufficiente la sola iscrizione all’Albo).
Sono altresì ammessi ai benefici le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, ovvero i consorzi, le società consortili o le cooperative tra aziende di autotrasporto, a condizione il raggruppamento sia iscritto nell’apposita sezione separata dell’Albo prevista dal DPR 155 del 1990.
Come lo scorso anno, ogni soggetto beneficiario potrà presentare una sola domanda di contributo.
Nel caso l’impresa faccia parte di un raggruppamento, esso dovrà certificare, mediante apposita dichiarazione, che l’impresa non ha fatto richiesta di contributo tramite il raggruppamento.
Le iniziative formative potranno essere rivolte, oltre che ai titolari, soci ed amministratori delle imprese, anche ai dipendenti o addetti delle stesse che siano inquadrati nel CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni.
Oggetto della formazione
I piani formativi o di aggiornamento professionale (che in base al nuovo Regolamento (UE) 651/2014 sulla compatibilità di alcuni aiuti di stato con il Trattato UE, non vengono più distinti ), devono essere finalizzati all’ottenimento di competenze adeguate alla gestione dell’azienda ed all’utilizzo delle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, della professionalità, e l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Come lo scorso anno, il Ministero esclude espressamente dai benefici i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione e quelli diretti all’acquisizione o al rinnovo dei titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto (come ad esempio la carta di qualificazione del conducente – CQC).
Domanda di contributo
Le imprese o i raggruppamenti che intendono ottenere i benefici per i loro piani formativi debbono presentare, anche per il tramite di un Ente attuatore accreditato, una specifica domanda di richiesta del contributo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità – via G. Caraci, 36 – 00157 Roma), entro il termine perentorio ora prorogato al 15 ottobre 2014.
La domanda va redatta utilizzando esclusivamente il modello previsto dall’allegato 1 al decreto 19 giugno 2014,n. 283 e la inviata per raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegnata a mano.
Nella domanda va specificato:
- il programma del corso comprendente:
- le materie di insegnamento,
- la durata dello stesso
- il numero complessivo delle ore di insegnamento,
- il numero dei destinatari dell'iniziativa,
- il preventivo della spesa, che va suddiviso per
- formazione generale
- formazione specifica
Il preventivo deve comprendere:
- costi della docenza in aula,
- costi dei tutor,
- altri costi per l'erogazione della formazione,
- spese di trasferta,
- materiali e forniture con attinenza al progetto,
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione,
- costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata,
- costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione s
- spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 21 maggio 2014
Ogni variazione nel calendario (o anche del programma) va comunicata almeno 3 giorni prima rispetto alla data del calendario presentato in origine che si intenda variare – salvo comprovati casi di forza maggiore.
La comunicazione deve avvenire per posta elettronica indirizzata alla società incaricata dal Ministero di seguire l’istruttoria e lo svolgimento dei piani, vale a dire alla RAM S.p.A (incentivoformazione@ramspa.it)
Soggetti attuatori
Nella domanda l’impresa deve indicare espressamente l’Ente attuatore dell’attività formativa, scelto tra quelli previsti ed accreditati in base al DPR 83/2009, che anche quest’anno – come già dal precedente – non potrà in alcun caso essere modificato.
Gli Enti accreditati vanno individuati esclusivamente fra gli enti o istituti, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;
b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
Ricordiamo a tal proposito come la soc. TRASFOSERVICE 2001 S.r.l., che ha nel proprio statuto lo scopo di occuparsi della formazione professionale nell’autotrasporto per conto di ASSOTIR, ha siglato nel 2012 un accordo costituendo una specifica A.T.I. con l’Ente ASSIFORMAT/FIAP, al fine di consentire a tutte le imprese aderenti a T.I. ASSOTIR di poter accedere al beneficio formativo utilizzando una struttura di propria fiducia e che fa appunto parte del SISTEMA ASSOTIR
Caratteristiche strutturali del piano formativo
Come lo scorso anno, viene prevista una specifica limitazione economica dei piani presentabili: il contributo massimo ottenibile da ogni raggruppamenti (consorzi, società consortili o cooperative) il limite si applica per ogni impresa che all’interno del raggruppamento partecipa al piano.
Ogni progetto formativo non può comunque superare i seguenti massimali:
- 30 ore di formazione per ogni partecipante ;
- 120 euro di compenso per ogni ora di docenza;
- 30 euro di compenso per ogni ora di tutoraggio;
- 10% delle ore di formazione a distanza (FAD) sul totale delle ore di formazione.
I servizi di consulenza per l’ideazione, la progettazione, l’assistenza e la rendicontazione dei piani formativi non potranno rappresentare più del 20% del totale dei costi ammissibili.
E’ invece stato eliminato lo specifico parametro relativo alle spese per la didattica, che nel 2013 doveva essere pari o superiore al 40% del totale dei costi ammissibili.
I costi sostenuti per i piani formativi saranno considerati ammissibili se effettuati nel periodo 01/01/2015 – 21/06/2015, eccetto quelli per la preparazione ed elaborazione del piano formativo medesimo.
Tali costi di preparazione, in ogni caso, potranno essere ammissibili solo se sotenuti dopo la pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale, ovvero dopo il 9 settembre 2014
Periodo di svolgimento dell’attività formativa
Le attività formative potranno iniziare solo dopo il decorso di un determinato periodo dal termine di presentazione della domanda, che deve servire al Ministero per analizzare le domande e comunicare espressamente le eventuali inammissibilità (entro il 28 dicembre 2014).
L’attività formativa di quanti non abbiano ricevuto espressa comunicazione di inammissibilità del progetto presentato potranno iniziare dal 1° gennaio 2015, valendo il principio del silenzio/assenso.
L’attività di formazione dovrà essere svolta nel semestre compreso tra il 1°gennaio ed il 21 gi ugno 2015.
Tipologia ed entità del contributo
Il contributo si concretizza in un rimborso diretto all’impresa beneficiaria o al raggruppamento di imprese.
Esso verrà erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo al compimento del piano formativo e successivamente alla rendicontazione finale dei costi sostenuti per la sua attuazione..
L’entità del contributo spettante a ciascuna impresa, che comunqe non potrà superare i 150.000 Secondo ilnuovo regolamento UE 651 del 2014, il contributo potrà, al massimo, toccare il 50% del costo nelle imprese di grande dimensione, il 60% nelle medie ed il 70% per quelle che la UE considera piccole o piccolissime imprese.
Le percentuali del 50 e 60% possono tuttavia aumentare del 10% se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.
Ricordiamo che le percentuali massime sono puramente indicative, in quanto il Ministero si riserva di riparametrare il contributo in funzione:
- della disponibilità di budget ( 10 milioni di Euro)
- del valore complessivo dei Progetti ammessi al beneficio
Come i decreti degli anni precedenti, infatti, anche il 283/2014 stabilisce che qualora il totale complessivo dei contributi richiesti dalle imprese fosse superiore allo stanziamento disponibile di 10 milioni di euro, la Direzione generale per il trasporto stradale provvederà a ridurre proporzionalmente i contributi spettanti.
Rendicontazione
Il Decreto del Ministero risolve, finalmente, uno dei problemi che si sono maggiormente dimostrati pesanti da superare negli scorsi anni.
A differenza degli anni precedenti, infatti, sarà ora possibile rendicontare in data successiva a quello finale della formazione, sia pure con un margine di soli 7 giorni.
In particolare posto che le attività formative devono obbligatoriamente terminare entro il 21 giugno 2015, la rendicontazione potrà avvenire entro il termine perentorio del 28 giugno 2015.
Entro tale data l’impresa richiedente dovrà procedere quindi ad effettuare la rendicontazione del piano formativo svolto.
La rendicontazione dei costi potrà essere effettuata a firma del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o anche del soggetto munito di espressa delega (come ad esempio l’Ente attuatore della formazione).
A tale documentazione dovrà essere allegata (come lo scorso anno) una relazione di fine attività, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati (o i motivi della mancata corrispondenza).
Alla rendicontazione dovranno essere allegate, a scelta dell’impresa richiedente il beneficio:
- le fatture, in originale o in copia conforme, delle spese sostenute, accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento,
- i proforma di fatture unitamente ad una garanzia fideiussoria “a prima richiesta“, che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese rendicontate (comprensive di IVA) e non ancora pagate.
In quest’ultimo caso l’impresa dovrà poi trasmettere, nei 30 giorni precedenti la scadenza della fidejussione, le fatture quietanzate e copia del bonifico di pagamento fatto nei confronti degli enti attuatori della formazione.
Quasi certamente sarà quest’ultimo il meccanismo preferito dalle imprese per evitare di dover anticipare costi su cui si ritiene di poter ottenere il previsto contributo.
Resta tuttavia da comprendere cosa avverrà qualora, come fino a quest’anno è regolarmente accaduto, il Ministero non sia in grado di pagare i contributi alle imprese beneficiarie entro il termine di scadenza della Fidejussione.
Non è infatti accettabile che l’impresa, a fronte di un ritardo della P.A., debba finire per anticipare di tasca propria i pagamenti onde evitare il rischio di vedere escussa la propria fidejussione e veder determinarsi così una pregiudizievole nei confronti del sistema bancario
Erogazione del contributo
Esaminata la rendicontazione delle imprese, una specifica Commissione ministeriale redigerà l’elenco delle imprese ammesse a beneficio.
Considerata la tempistica prevista dai nuovi decreti e le passate esperienze, l’erogazione della sovvenzione avverrà verosimilmente nel primo semestre del 2016.
Verifiche e controlli
Da ultimo il decreto prevede la specifica facoltà del Ministero di effettuare verifiche sul corretto svolgimento dei corsi di formazione (anche durante la loro effettuazione) e nel caso di accertate irregolarità o di mancata effettuazione del corso alla data e nella sede indicata nel calendario, procederà ad escludere la domanda dell’impresa e a revocare l’eventuale beneficio, nel caso lo avesse già concesso.

