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Fondo perduto: arrivano chiarimenti per la fruizione del beneficio
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.22/E del 21 luglio 2020, ha fornito dei chiarimenti ulteriori per quanto concerne il contributo a fondo perduto destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza coronavirus, così come previsto dall’articolo 25 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34.
Rinviando ad una più attenta analisi della circolare in oggetto, le Entrate hanno affrontato il tema riguardante le società in liquidazione volontaria.
Più nello specifico, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Coronavirus (31 gennaio scorso), non è consentito fruire del contributo in parola in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta a causa di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica in atto.
Viceversa, le liquidazioni avviate successivamente al 31 gennaio scorso, possono beneficiare del contributo in esame.
Per quanto riguarda, invece, l’ammontare dei ricavi, sarà necessario fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio e valgono, in ogni caso, le modalità di determinazione della riduzione del fatturato, così come chiarite nella citata circolare n. 15/E del 2020.
Le Entrate, inoltre, hanno sottolineato che, alla luce dei chiarimenti forniti con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014), purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione.
Per tutti coloro, invece, che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, viene precisato che possono fruire del beneficio solo i soggetti che hanno data di apertura della partita IVA coincidente o successiva al 1°gennaio 2019, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dalla possibilità di usufruire del contributo a fondo perduto i consorzi tra imprese, in considerazione della particolare natura rappresentata da tali soggetti.
Ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi, da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa.
Viene rammentato che, se il soggetto dante causa si è costituito nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto avente causa dell’operazione di riorganizzazione aziendale potrà beneficiare del contributo anche in assenza del calo di fatturato, in quanto le condizioni soggettive del dante causa si riverbereranno sul soggetto richiedente il contributo.
Infine, altro aspetto degno di nota esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta nozione di “attività cessata”, considerato che tale concetto potrebbe non essere coincidente con quello di “Partita iva cessata”. Al riguardo, le Entrate, hanno chiarito che nel caso di imprese inattive in CCIAA, con partita Iva ancora attiva, non essendo “cessata” la P.IVA e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, i soggetti in parola possono fruire del contributo in esame.
Nell’ipotesi, infine, di imprenditori individuali che hanno sospeso la Partita Iva perché hanno affittato l’unica azienda di cui sono titolari, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in via generale, non è incluso nell’ambito di applicazione del contributo, l’imprenditore che concede in affitto la propria azienda a prescindere dalla sospensione della P.IVA, poiché non è riconducibile ai soggetti aventi diritto al beneficio, non esercitando alcuna attività d’impresa.