E’ stata emanata la circolare 13/2020 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore del Fondo Nazionale di Garanzia, comunica, a seguito dell’autorizzazione concessa dalla Commissione Europea con comunicazione C(2020) 4125 del 16 giugno 2020 in riferimento allamisura di aiuto SA.57625 – “Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI – Amendment to the scheme SA.56966”, l’entrata in vigore delle modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, e descritte nella Circolare 12/2020 dell’8 giugno 2020, che sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020 (le Circolari 12/2020 e 13/2020 sono disponibili in allegato alla news)
Alla luce delle modifiche introdotte è stata pubblicata anche la versione aggiornata dell’Allegato 4 che i soggetti richiedenti (le banche o i Confidi) dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale per la presentazione delle richieste di garanzia diretta e di riassicurazione/controgaranzia.
La nuova versione prevede, per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali appartenenti ai settori Edilizia e Immobiliare così come definiti alla Parte IX delle vigenti Disposizioni operative, la possibilità di poter utilizzare come parametro di riferimento, al punto c), della scheda 1 – punto 17.A, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (le versioni aggiornate dell’Allegato 4 sono disponibili nella pagina Modulistica del sito Internet del Fondo di Garanzia) .
Ad integrazione di quanto comunicato con la Circolare n. 12 dell’8 giugno 2020, si specifica, inoltre che:
ai sensi della Lettera d), comma 1, articolo 13, è prevista la possibilità di:
ai sensi della Lettera e), comma 1, articolo 13
Per le richieste di ammissione presentate a partire dal 18 giugno 2020 e riferite ad operazioni deliberate dal soggetto finanziatore prima di tale data, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
20-06-12 – F.d.G. -Circ. n..13-20 – Entrata in vigore modifiche art. 13 D.L. 23 Liquidità per conversione con modificazioni Legge n. 40.pdf
20-06-08 – F.d.G. – Circ. n. 12 – Applicazione modifiche art. 13 D.L. 23-20 Liquidità da Legge conv. n. 40-20.pdf
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