News
Fermo del veicolo con sospensione della carta di circolazione: il Ministero dell’Interno fornisce alcune precisazioni
Il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, con circolare n.300/STRAD/1/0000008116.U/2025 del 17/03/2025 ha fornito interessanti chiarimenti in merito al caso di circolazione con la carta di circolazione sospeso e con il fermo amministrativo del veicolo.
Il Ministero specifica che in tutte le ipotesi in cui il Cds prevede la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, questa deve essere necessariamente ritirata e trasmessa all’UMC competente che ne dispone la sospensione con proprio provvedimento e ne indica la durata. La sospensione del documento decorre dal momento del ritiro da parte della polizia stradale che applica la sanzione prevista dall’art. 217, comma 6 del Cds (Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186.)
La sospensione della carta di circolazione comporta come conseguenza il fermo amministrativo del mezzo che, ai sensi dell’art. 214 del cds, prevede l’affidamento dello stesso in custodia presso un determinato soggetto.
Da ciò ne deriva che, quando una violazione del Cds prevede la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, qualora si proceda al ritiro del documento, questo deve intendersi sospeso ed il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo.
In virtù del fatto, spiega il Ministero, che le due norme prevedono la procedura di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione del veicolo e l’impedimento per lo stesso di circolare attraverso l’applicazione del fermo amministrativo, in caso di circolazione con un veicolo la cui carta di circolazione sia sospesa, trova applicazione sia la sanzione prevista dall’art.217 sia quella prevista dall’art. 214 del Codice della Strada (Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937).
Alla luce di ciò, il Ministero individua i seguenti possibili casi delineando anche le procedure da eseguire da parte degli organi di controllo:
- Nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo derivante dalla sospensione della carta di circolazione, la condotta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 217 comma 6 del Cds, applicata al conducente e con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art.214 Cds, comma 8, applicata al custode a cui era stato affidato il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, affidandolo al custode acquirente. Qualora il custode sia anche custode del veicolo, gli organi di controllo procedono alla segnalazione al Prefetto per l’applicazione della revoca della patente di guida;
- Qualora con un veicolo si commette una violazione che prevede la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione ma questa non viene ritirata perché ad esempio all’atto del controllo non è stata esibita dal trasgressore, atteso che la sospensione stessa decorre dalla data del suo ritiro, fino a quel momento il documento deve ritenersi libero da qualsiasi gravame ed il veicolo non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Pertanto, in caso di successiva circolazione, non potranno essere applicate le sanzioni degli articoli 214 e 217 soprarichiamate;
- In caso di reiterazione della circolazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo derivante dalla sospensione della carta di circolazione, troveranno applicazione le sanzioni previste dall’art.217 comma 6 del Cds a carico del conducente con la confisca del veicolo e le sanzioni dell’art. 214, comma 8, a carico del custode. Dal momento che per la violazione prevista dall’art.217 comma 6 non è previsto il pagamento in misura ridotta, l’istituto della reiterazione trova sempre applicazione quando viene commessa nuovamente la stessa violazione entro 5 anni.
