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Fatture di trasporto: interesse moratorio in caso di ritardo del pagamento
Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, per il secondo semestre dell’anno in corso, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore, nei casi di ritardo dei pagamenti, è pari allo 0%.
Ciò comporta che l’interesse moratorio da applicare in caso di mancato pagamento, nei tempi previsti dalla legge, delle fatture dei trasporti è pari all’8% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti), ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre i sessanta giorni dall’emissione, in forza del comma 13 dell’art.83 bis della legge 133/2008.
E’ peraltro noto come, da parte delle associazioni di trasporto, si sia più volte evidenziato – anche attraverso la presentazione al Governo di specifiche proposte – come la vera questione non sia quella del tasso di interesse, quanto la questione del come obbligare i committenti a onorare i loro pagamenti nei tempi dovuti
