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Fatturazione elettronica per acquisto di carburante: le Dogane confermano che qualora trattasi di distributori privati delle imprese, ai fini del rimborso delle accise,  la targa dei mezzi non deve essere riportata

Fatturazione elettronica per acquisto di carburante: le Dogane confermano che qualora trattasi di distributori privati delle imprese, ai fini del rimborso delle accise, la targa dei mezzi non deve essere riportata

26 Luglio 2018

A tal proposito le Dogane, nella nota in oggetto, stabiliscono che è indispensabile che ci sia piena corrispondenza tra le targhe dei mezzi riforniti, riportati nel Quadro A1 della dichiarazione trimestrale, e quelle indicate nella fattura elettronica rilasciata dall’esercente l’impianto stradale di carburante.

Per quanto concerne, invece, il carburante acquistato dalle imprese di autotrasporto per il proprio distributore privato e dal quale si riforniscono i mezzi della stessa impresa (che ricordiamo non rientra come fattispecie nel rapporto consorzio – consorziato per l’acquisto di carburante da parte di quest’ultimo dalla cisterna del consorzio del quale è socio), ai fini del rimborso delle accise, oltre alla compilazione del Quadro A1 della dichiarazione trimestrale dovranno essere compilati anche:

  • il Quadro B, indicando le specifiche dell’impianto privato (se superiore o inferiore ai 10 metri cubi);
  • il Quadro C, con le targhe dei veicoli che pur avendo fatto rifornimento presso l’impianto privato dell’impreso non danno titolo al recupero delle accise

 

 

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