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F24 – Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento a decorrere dal 1° ottobre 2014.
A partire dal 1 Ottobre 2014, entrano in vigore i nuovi obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24, stabiliti dall’art.11, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). Questi obblighi sono stati illustrati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 19 Settembre 2014 dove, peraltro, è stato precisato che essi non interessano i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal Modello F24 (ad esempio, bonifici e versamenti diretti in tesoreria).
Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2014:
1. i Modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati soltanto attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:
• direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici FISCONLINE o ENTRATEL;
• per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, eccetera), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio "F24 cumulativo", disciplinato da apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, e del servizio "F24 addebito unico";
2. i Modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero, oppure i Modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:
• mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate di cui sopra;
• mediante i servizi di INTERNET BANKING messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane ed agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per i soggetti titolari di partita Iva, restano applicabili anche le disposizioni relative all'obbligo di utilizzare:
• modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi, nonché delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali;
• esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per effettuare la compensazione – tramite il Modello F24 – del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui.
Pertanto, questi soggetti devono avvalersi esclusivamente degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del mod.F24 a saldo zero, mentre per saldi superiori possono avvalersi anche dei servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati. Inoltre, alla luce di quanto sopra, anche in presenza di saldi superiori allo zero, qualora il modello F24 venga impiegato per compensare crediti IVA di importo maggiore di 5.000 € annui, il titolare di partita IVA può utilizzare soltanto i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo del modello F24 in formato cartaceo resta consentito soltanto per i soggetti non titolari di partita IVA quando debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari od inferiore a 1.000 euro.
La presentazione del Modello F24 cartaceo è, inoltre, ammessa nei seguenti casi:
– F24 precompilati dall’ente impositore;
– Versamenti rateali in corso, per il corrente anno, di tributi, contributi ed altre entrate tramite Modello F24 cartaceo. In tal caso, fino al 31 dicembre 2014 è ancora possibile avvalersi dell’F24 cartaceo per versare le rate successive anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
– Utilizzo di crediti di imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

