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Estensione ambito di applicazione della licenza comunitaria: nuovi aggiornamenti da parte del MIMS

Estensione ambito di applicazione della licenza comunitaria: nuovi aggiornamenti da parte del MIMS

10 Gennaio 2022

Facendo seguito alla precedente nota n.19023 del 9 agosto scorso, con circolare n.26033 del 30 dicembre 2021, la Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’Autotrasporto del MIMS ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle modalità di rilascio delle licenze comunitarie per il trasporto stradale di merci e le relative copie certificate conformi, tutto ciò alla luce dell’estensione del campo di applicazione della stessa licenza comunitaria ai veicoli o complessi di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 2,5 tonnellate.

Ricordiamo che tale abbassamento di soglia (ad oggi solamente le imprese abilitate al trasporto internazionale per veicoli di massa superiore alle 3,5 ton devono essere titolari di licenza comunitaria e relative copie conformi), che entrerà in vigore dal 22 maggio 2022, rappresenta una delle novità introdotte dal Regolamento UE 2020/1055 che ha modificato il Regolamento 1072/2009 in materia di accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e rappresenta inoltre uno dei provvedimenti rientranti nel Pacchetto Mobilità.

In virtù di ciò, l’obbligo di essere titolari di licenza comunitaria e relative copie conformi ricadrà, dal prossimo 22 maggio, anche per le imprese di trasporto merci già titolari di licenza comunitaria che intendano utilizzare veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore alle 2,5 ton per il trasporto merci in ambito europeo.

Al fine di rendere più chiare possibili le ipotesi che si possono verificare in relazione alla novità normativa sopraindicata, il MIMS ha fornito nella circolare in oggetto le seguenti istruzioni operative:

DATA DI INIZIO VALIDITA’ DELLA LICENZA COMUNITARIA
A decorrere dal 2 gennaio 2022, le licenze comunitarie rilasciate a titolo di rinnovo riporteranno come data di inizio validità quella del giorno successivo alla data di scadenza della precedente licenza, nel caso in cui quella “nuova” venga rilasciata prima della citata data di scadenza, in modo da assicurare che la titolarità della licenza comunitaria da parte dell’impresa interessata sia senza soluzione di continuità. In questo caso data di rilascio e data di inizio validità della licenza possono essere diverse. Nel caso in cui la licenza sia rilasciata dopo la data di scadenza della precedente, la data di inizio validità corrisponde alla data di rilascio.
IMPRESE CHE DISPONGONO DI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 T. CON O SENZA VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 2,5 T. E FINO A 3,5 T.
Per tali tipologie di imprese non vi è nessuna particolare novità in sede di rilascio della licenza comunitaria che avverrà secondo le modalità vigenti, utilizzando per la richiesta, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il modulo allegato (Allegato 1). Per quanto riguarda, invece, le copie certificate conformi, pur non essendo prevista alcuna innovazione riguardo a tempi e modalità di rilascio, va evidenziato che il tetto massimo di copie che potranno essere rilasciate a ciascuna impresa è rappresentato da tutti i veicoli aventi massa superiore a 2,5 t. (non a 3,5 t. come fino ad ora), in disponibilità della stessa, esclusi quelli noleggiati senza conducente. Per tali veicoli il rilascio delle copie conformi continua ad avvenire secondo le modalità vigenti. Ovviamente, i veicoli aventi massa superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t. sono obbligati ad avere a bordo una copia certificata conforme della licenza comunitaria solo a partire dal 21 maggio 2022, essendo fino a tale data esentati da detto obbligo. Anche in questo caso, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il modulo da utilizzare per le richieste di copie certificate conformi agli Uffici competenti è quello allegato alla presente circolare (Allegato 2).
IMPRESE CHE DISPONGONO SOLO DI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 2,5 T. E FINO A 3,5 T.
Per tale tipologia di imprese, le domande per il rilascio della licenza comunitaria possono essere presentate a partire dal 2 gennaio 2022, secondo le modalità già illustrate nella circolare del 9 agosto 2021 ed integrate dalla presente, utilizzando il modulo allegato (Allegato 1). Le licenze sono rilasciate seguendo il normale procedimento istruttorio, ivi compresa, ove necessaria, la procedura di verifica antimafia attraverso il sistema telematico del Ministero dell’interno, e riporteranno, come data di inizio validità, quella del 21 maggio 2022, indipendentemente dalla data di rilascio. Dopo il rilascio della licenza comunitaria, l’impresa interessata può provvedere alla richiesta delle copie certificate conformi della stessa che verranno rilasciate, secondo il normale procedimento integrato da quanto indicato nel precedente paragrafo, utilizzando per la richiesta il modulo allegato (Allegato 2).
PROCEDURE APPLICABILI DAL 21 MAGGIO
A partire dal 21 maggio, le procedure di rilascio della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi sono unificate, a prescindere dal tipo di veicoli a disposizione dell’impresa interessata, fermo restando quanto disposto riguardo la data di inizio validità della licenza comunitaria, in caso di rinnovo della stessa, ed il tetto massimo di copie conformi rilasciabili a ciascuna impresa, che comprende tutti i veicoli a sua disposizione aventi massa superiore a 2,5 t..
ULTERIORI INDICAZIONI SULLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI LICENZA COMUNITARIA
Si dispone che, per ragioni di snellimento e di ottimizzazione dell’attività dell’Ufficio competente, le domande per l’ottenimento della licenza comunitaria debbano essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo dg.ts-div4@pec.mit.gov.it. I soggetti che svolgono attività di studio di consulenza e le associazioni di categoria dell’autotrasporto che si trovano nella necessità di presentare contemporaneamente più domande di licenza comunitaria debbono inviare una PEC per ciascuna impresa per la quale viene chiesta la licenza stessa. Si segnala come sia opportuno che la domanda venga trasmessa in un unico file contenente la scansione della documentazione necessaria, ivi compresa quella delle attestazioni dei versamenti effettuati nonché, eventualmente, della licenza comunitaria di cui si chiede il rinnovo o la sostituzione. Si evidenzia l’opportunità che la documentazione presentata per l’ottenimento della licenza comunitaria comprenda solo quanto indicato in calce al modulo di domanda, evitando di aggiungere altra documentazione (Camera di Commercio, attestati vari o altro) che risulta non necessaria. Eventuali integrazioni che si rendessero necessarie verranno richieste dall’Ufficio competente tramite PEC nell’ambito della fase istruttoria della domanda. Il file deve essere denominato con il nome, anche in forma abbreviata, dell’impresa per la quale viene presentata l’istanza. Nel frontespizio della PEC dovrà essere indicato almeno il nome dell’impresa, il suo numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, il numero di REN e la denominazione, completa di indirizzo, dell’eventuale Agenzia di pratiche o Studio di consulenza o altro soggetto autorizzato presso cui spedire la licenza stessa.
ULTERIORI INDICAZIONI SULLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI COPIA CERTIFICATA CONFORME DELLA LICENZA COMUNITARIA
Fermo restando il contenuto della circolare del 9 agosto 2021, si segnala che, poiché il rilascio della licenza comunitaria avviene mediante una procedura informatica alla quale può accedere il personale degli Uffici competenti, non è necessario che l’impresa interessata esibisca l’originale della licenza comunitaria o una sua copia al momento della presentazione della domanda per le copie certificate conformi, ma è sufficiente l’indicazione del numero identificativo della stessa nello spazio apposito del modulo di domanda. Eventuali controlli che si rendessero necessari o che si ritenga opportuno svolgere possono essere effettuati attraverso la consultazione del Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) cui tutti gli Uffici possono accedere, tramite il Portale dell’automobilista.
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