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Energy Manager: la nomina va fatta entro il 30/04/2015
15 Aprile 2015
In previsione della scadenza 2015, è stata pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico la circolare 18 dicembre 2014 – allegata – che modifica le modalità per la nomina dell’energy manager, abrogando le due circolari passate del 1992 e 1993.
La circolare prende atto delle numerose modifiche intervenute negli ultimi venti anni sia nel mercato dell’energia, sia nel ruolo dell’energy manager nominato ai sensi dell’art. 19 della legge 10/1991, sia infine dell’impulso dato alle nomine volontarie dal D.M. 28 dicembre 2012 sui cosiddetti “certificati bianchi”.
Le novità per la nomina dell’energy manager, a partire dal 2015, sono:
- La nomina è stata informatizzata: nel 2015 la modalità standard sarà l’invio alla fireamministrazione@pec.it, tramite posta certificata aziendale, del modulo di nomina, che pure alleghiamo alla news.
- La nomina va inviata entro il 30 aprile e va ripetuta ogni anno. L’unica eccezione a tale regola riguarda la prima nomina dei soggetti volontari, ossia non sottoposti agli obblighi dell’art. 19 della legge 10/1991.
- L’eventuale invio ritardato è causa di non conformità col D.M. 28 dicembre 2012 e può determinare la perdita degli eventuali certificati bianchi richiesti come società con energy manager per tale anno.
- Diventa obbligatorio comunicare i consumi di energia, distinti per vettore energetico (elettricità, gas naturale, gasolio, GPL, fonti rinnovabili, etc.).
- La Circolare non indica requisiti particolari per il soggetto nominato, come nel passato, ma la circolare sottolinea come la figura dell’energy manager operi come supporto al decisore aziendale sulle tematiche energetiche, e quindi, specie nelle grandi organizzazioni, sia indicato un profilo dirigenziale.
- In presenza di un sistema di gestione dell’energia aziendale (ISO 50001) l’energy manager si configura come responsabile del sistema stesso.
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