Con l’emanazione del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con legge n.27 del 24 aprile 2020, e più nello specifico con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art.103, comma 2, che ha esteso la validità di una serie di provvedimenti scaduti ed in scadenza durante questo periodo di emergenza epidemiologica da coronavirus, sono sorte alcune questioni interpretative riguardo l’applicabilità di tali disposizioni alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.
Al fine, quindi, di garantire l’omogeneità di applicazione della nuova disposizione, la Direzione Generale per la sicurezza stradale, competente in materia di trasporti eccezionali, con nota n.4051 del 1°giugno 2020, ha emanato una specifica circolare, fornendo chiarezza attuativa a tutti i soggetti interessati.
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