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Domicilio digitale: nuovi adempimenti previsti dal decreto Semplificazioni

Domicilio digitale: nuovi adempimenti previsti dal decreto Semplificazioni

6 Ottobre 2020

Con la conversione in legge del decreto Semplificazioni (in particolare all’art.37) è stata fissata alla data del 1°ottobre 2020 la scadenza per tutte le imprese, sia individuali che in forma societaria, di comunicare in via telematica, al registro delle imprese, il proprio domicilio digitale (ex PEC).

Al momento questo adempimento, nonostante l’accezione di domicilio digitale sia molto più ampia e include servizi elettronici che in Italia sono ancora in fase di attuazione, prevede solamente la comunicazione dell’indirizzo PEC dell’impresa.

L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese, ed eventuali successive variazioni, sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Per le imprese che entro la data del 1° ottobre non abbiano indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono applicate le seguenti sanzioni:

  • per le imprese costituite in forma societaria, in misura che può variare da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.064 euro (pari al doppio della sanzione prevista dall’art.2630 cod. civ.);
  • per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale e previa diffida a regolarizzare l’iscrizione entro il termine di trenta giorni, in misura che può variare da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro (pari al triplo della sanzione prevista dall’art. 2194 cod. civ.).

 

L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, provvederà ad assegnare un nuovo e diverso domicilio digitale valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche che sarà erogato dal sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell’art.8, comma 6 della legge 580/1993 e reso disponibile tramite il cassetto digitale dell’imprenditore.

Qualora venga rilevato, dall’ufficio del registro delle imprese, un domicilio digitale inattivo, anche a seguito di segnalazione, lo stesso ufficio prima di procedere alla cancellazione dell’indirizzo è tenuto a chiedere all’impresa di provvedere all’indicazione, entro i successivi 30 giorni, del nuovo domicilio digitale.

Nel caso in cui, trascorso il termine dei 30 giorni, l’impresa risultasse essere ancora inadempiente e in assenza di sua opposizione, il registro delle imprese provvederà, con propria determina, a cancellare, sanzionare e assegnare un nuovo e diverso domicilio digitale. È possibile presentare reclamo al giudice del registro di cui all’art.2189 del c.c. contro il provvedimento dell’ufficio del registro delle imprese.

Infine, sottolineiamo come le sanzioni non si applicano alle imprese di nuova costituzione, siano esse imprese individuali o società, in quanto la mancata comunicazione del domicilio digitale comporta solo la sospensione della domanda in attesa che la stessa venga integrata.

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