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Documento unico di regolarità contributiva (DURC) – DURC “online” – Prime indicazioni operative – Circolare Ministero del Lavoro n. 19 dell’8 giugno 2015

Documento unico di regolarità contributiva (DURC) – DURC “online” – Prime indicazioni operative – Circolare Ministero del Lavoro n. 19 dell’8 giugno 2015

14 Giugno 2015

La circolare chiarisce che l’interrogazione unica sulla propria posizione contributiva nei confronti dell’Inps e dell’Inail è fatta direttamente dall’impresa o, su delega di quest’ultima, da chiunque vi abbia interesse (art.1, lett. e del D.M. 30/01/15).

Tale possibilità, in ogni caso, non sarà prevista nella prima fase di applicazione del nuovo Durc online, in attesa del perfezionamento dei sistemi informatici.

La circolare aggiunge che in questa prima fase, in attesa delle necessarie implementazioni informatiche, l’impresa non potrà delegare ad altri la verifica della sua posizione contributiva, ad eccezione dei soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro e altri professionisti abilitati per Legge).

A regime, quindi, l’impresa potrà delegare altri soggetti (lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito); ma, in questo caso, la circolare precisa che la delega dovrà essere comunicata dal delegante agli Istituti (Inps e Inail) e conservata dal delegato che, peraltro, effettuerà la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti per i lavoratori subordinati e per i collaboratori (cioè tutti i soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26 della Legge 335/1995) che operano al suo interno, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni delle somme dovute agli Enti, sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione o in pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario, crediti affidati per il recupero all’agente della riscossione sospesi a seguito di ricorso.

La sussistenza della regolarità si ha anche in caso di scostamento non grave – da intendersi come omissione pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge – tra le somme dovute e quelle versate.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità ed il sistema segnali delle irregolarità, in tempo reale, gli Istituti invieranno tramite PEC un invito (direttamente all’interessato o tramite il soggetto delegato ai sensi dell’art. 1 della Legge 12/1979), a regolarizzare la propria posizione entro 15 gg dalla notifica con indicazione delle cause di irregolarità riscontrate.

Se ciò accade, la procedura genererà il documento sulla regolarità in formato pdf (valido anche per le interrogazioni eseguite in attesa della regolarizzazione), altrimenti la verifica si concluderà con un esito di irregolarità che sarà comunicato all’autore dell’interrogazione.

Per le imprese di più recente costituzione, tenuto conto che, come già detto, la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente alla verifica, l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione, senza alcuna attestazione di irregolarità.

Il Documento rilasciato al termine della procedura on line, sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC (c.d. “unicità” del DURC) e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per il quale è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione del DURC.

La validità è stata fissata in 120 giorni dalla data di svolgimento della verifica (art.7, comma 2 del D.M del 30/01/15 e art. 4 del D.L. 34/2014) e, durante questo lasso di tempo, qualora fossero fatte nuove interrogazioni il sistema rinvierà al Documento già rilasciato, in corso di validità.

–          Ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro (che effettua delle verifiche a campione), l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in relazione alle violazioni indicate nell’allegato A al D.M., ovvero il decorso del termine previsto nello stesso allegato per ciascuna delle infrazioni riportate.

La circolare precisa che sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M 24 Ottobre 2007, e che le violazioni di cui sopra devono essere state commesse successivamente all’entrata in vigore dell’appena citato D.M.

–          L’art. 9 del D.M. prevede che, al più tardi fino al 1 Gennaio 2017, la procedura on line non si applicherà ad una serie di fattispecie ivi riportate (es certificazione di crediti nei confronti delle P.A., procedura di emersione, ecc.) e, soprattutto, nei casi in cui la verifica “in tempo reale” non sia possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’Inps e dell’Inail.

Pertanto, in questi casi il DURC non potrà richiedersi on line anche se, precisa la circolare, la verifica della regolarità sarà effettuata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal D.M.

I DURC richiesti prima dell’entrata in vigore delle nuove regole e in corso di validità, potranno utilizzarsi nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti nella previgente disciplina.

–          L’entrata in vigore delle nuove disposizioni del D.M. 31/01/15 è stata prevista dal prossimo 1 Luglio, ad eccezione di alcune disposizioni che invece sono immediatamente operative.

Si tratta in particolare:

  • dell’art. 3, commi 2 e 3 (fattispecie che non incidono sulla regolarità contributiva, tra cui gli scostamenti di lieve entità);
  • dell’art. 5 (procedure concorsuali);
  • dell’art. 8 (cause ostative alla regolarità).

La circolare, infine, chiarisce che i Durc richiesti prima del 1° luglio 2015 ed in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente normativa.                                                                    

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