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Divieti di circolazione – Emanato il D.M. con il calendario per il 2015. valido per i veicoli con p.t.t. > di 7,5 ton.
Il Ministro Lupi ha sottoscritto, lo scorso 4 dicembre 2014, il decreto ministeriale prot. N. 533 contenente il calendario dei divieti di circolazione 2015.
Il D.M. registrato dalla Corte dei Conti il 12 dicembre 2014 – Registro n.1, foglio 4716 – è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il calendario 2015, pur non recependo interamente le richieste delle Associazioni degli autotrasportatori, tuttavia si caratterizza per alcune novità che vanno nella direzione di un minore ostacolo al pieno sfruttamento delle potenzialità dell’impresa di autotrasporto, sempre nel rispetto della sicurezza stradale.
Del resto i dati sull’incidentalità e la semplice constatazione di come essa non diminuisca affatto – anzi talvolta si accresca in termini assoluti – durante i periodi di divieto di circolazione dei veicoli pesanti, rende sempre meno credibili le pretese di quanti vorrebbero nascondere un problema più generale – quello dell’adeguatezza delle infrastrutture stradali e della scarsa educazione stradale degli utenti della strada – caricandone la responsabilità sulla circolazione dei veicoli pesanti e sulle spalle dell’unica categoria – quella degli autisti professionali – per la quale è attivo un obbligo di aggiornamento e di revisione periodica della conoscenza delle corrette regole di circolazione definite nel Codice della Strada
Tra le principali novità del calendario 2015, segnaliamo le seguenti:
– una riduzione complessiva in termini di giornate/ore di divieto, rispetto al calendario 2014, con particolare riguardo alle giornate non festive infrasettimanali;
– una riduzione delle fasce orarie di divieto (posticipo inizio divieto del sabato ore 8,00 e termine ore 16,00; anticipo fine divieto ore 22,00 domeniche dei mesi estivi);
– l’introduzione a titolo sperimentale di una deroga generale per i soli veicoli “a carico” adibiti a trasporti combinati di cui alla Direttiva 92/106 . Tale deroga vale ora anche per i terminal ferroviari nell’ambito di un territorio con raggio di 150 km in linea d’aria (art.3, comma 3);
– una estensione della deroga che già consente il rientro dei veicoli che si trovino ad una distanza non superiore a 50 km dalla sede dell’impresa, estendendo tale deroga anche alle sedi secondarie risultanti dal certificato camerale (art.3 comma 2, lettera b);
– l’estensione della deroga ai divieti anche alle autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento (art.3, comma 1, lettera o).

