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Divieti di circolazione dei mezzi pesanti, pubblicato il decreto del Ministero dei Trasporti

Divieti di circolazione dei mezzi pesanti, pubblicato il decreto del Ministero dei Trasporti

18 Dicembre 2018

Il calendario dei divieti presenta delle novità rispetto a quello dello scorso anno sia per quanto riguarda la presenza di articoli specifici dedicati alle varie tipologie di agevolazioni ed esenzioni dal divieto, sia per quanto riguarda le agevolazioni per il trasporto intermodale e l’elenco di tutte le fattispecie per il rilascio delle autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga.

Tra le principali novità introdotte dal decreto in esame, composto da 14 articoli, segnaliamo:

Art 13. Veicoli da/verso il porto di Genova. Nel presente articolo si fa riferimento al fatto che l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore per tutti i veicoli, muniti di apposita documentazione attestante l’inizio del viaggio e la destinazione del carico, provenienti dal porto di Genova; viceversa, per i veicoli diretti al porto la fine del divieto viene anticipata di 4 ore.  

Art. 6.1 Veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminals intermodali. L’articolo prevede che per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (definiti tali dalla Legge 240/1990) ed ai terminals intermodali collocati in posizione strategica, e che trasportino merci o unità di carico dirette all’estero, il beneficio dell’anticipo di 4 ore della fine del divieto. Con il nuovo decreto è stata ampliata la gamma degli interporti e terminals che fanno scattare questa agevolazione che ricordiamo essere:

  • Interporti: Bari, Bologna, Catania, Cervignano (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia e Verona;
  • Terminals intermodali collocati in posizione strategica: Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB), Melzo (MI), Milano smistamento, Mortara (PV), Portogruaro (VE), Rovigo, Trento, Trieste, Voltri (GE)

Art. 6.2 Veicoli impiegati in trasporti intermodali strada – mare. L’esenzione dai divieti di circolazione è prevista per tutti i veicoli impiegati nei trasporti intermodali strada – mare diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il cosiddetto “marebonus”.

Art. 6.3 Veicoli impiegati in trasporti combinati strada – mare e strada – rotaia. Per questi tipi di trasporti viene confermata l’esenzione dai divieti a patto che ricorrano le condizioni previste dal Decreto Ministeriale 15.02.2011, tra cui quella legata alle percorrenze chilometriche su strada (150 km in linea d’area dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o sbarco).

Art.6.5 Trattori isolati di massa superiore alle 7,5 ton. Secondo questo articolo, il trattore isolato di massa superiore alle 7,5 ton, che ha sganciato il semirimorchio, per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, può circolare in una giornata di divieto al solo fine di rientrare in sede. Ovviamente il conducente del mezzo deve essere munito di apposita documentazione comprovante l’avvenuta riconsegna.

Artt. 9 – 11 Autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga. Il nuovo decreto, rispetto al passato, documenta in maniera più precisa i casi in cui sono ammesse i rilasci delle autorizzazioni prefettizie in deroga. L’articolo 9 individua, a tal proposito, 9 fattispecie diverse che sono:

  • Trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli soggetti a rapido deperimento;
  • Trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi dalle autocisterne;
  • Trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;
  • La circolazione di veicoli provenienti dall’estero, al solo fine di raggiungere delle aree attrezzate per la sosta o autoporti siti in prossimità della frontiera;
  • Altri casi di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

Nella richiesta di autorizzazione (da presentare almeno 10 giorni prima della data prevista per il trasporto alla Prefettura di competenza), il richiedente dovrà specificare il giorno ed il periodo in cui intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze e quini nei casi prima citati:

  • Per i prodotti agricoli, il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;
  • Per gli alimenti destinati agli animali, il periodo necessario a risolvere le criticità dell’approvvigionamento;
  • Per i prodotti dell’industria a ciclo continuo, il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;
  • Per i veicoli provenienti dall’estero, la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto;
  • Per i veicoli nei casi di comprovata e assoluta necessità e urgenza, la data precisa per l’esecuzione del trasporto.

Il richiedente deve, inoltre, indicare:

  • La targa del veicolo o dei veicoli, qualora necessari per la stessa esigenza di trasporto per i quali richiede l’autorizzazione;
  • La località di partenza e di arrivo, compresi i percorsi dove intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;
  • La tipologia di merce, prodotto o attrezzatura – tra le nove riportate all’art.9 – specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

Il Prefetto, a sua volta, ai sensi dell’art. 11 deve compiere le seguenti verifiche:

  • La sussistenza dell’effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti ed alle fattispecie riportate all’art.9, tenuto conto delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni metereologiche e climatiche;
  • L’impossibilità di eseguire il trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;
  • La compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

All’art. 11.3 si fa riferimento al fatto che l’autorizzazione deve riportare anche:

  • l’arco temporale di validità, che deve essere strettamente limitato alle esigenze di trasporto;
  • la località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati per garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione sulla base delle caratteristiche delle strade e alla situazione di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree dove non è permesso circolare in deroga;
  • la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura autorizzata al trasporto;
  • la specifica, nelle lavorazioni a ciclo continuo, che i veicoli possono circolare scarichi solo se ciò è legato ad un ciclo lavorativo che comprende la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa. Sempre per le autorizzazioni legate a queste lavorazioni, l’art.11.4 prevede la possibilità di più rinnovi, in ogni caso non oltre l’anno solare.

Per quanto concerne le singole giornate di divieto, rimandando ad una più attenta visione del decreto in oggetto, evidenziamo che:

  • è stato eliminato il divieto in corrispondenza del martedì dopo le festività pasquali, ciò significa che il 23 aprile i camion potranno viaggiare.
  • per quanto riguarda l’esodo estivo:
    • è stato eliminato il divieto in coincidenza con l’ultimo sabato del mese di giugno, per cui sabato 29 giugno non sono previste limitazioni alla circolazione;
    • per il mese di agosto: il divieto per il primo venerdì avrà inizio dalle 16 per terminare alle 22; è stato inserito un divieto il secondo venerdì, quello del 9 agosto dalle 16 alle 22 mentre per Ferragosto il divieto avrà inizio alle ore 7 per terminare alle 22;
    • per il mese di Dicembre è stato introdotto un nuovo divieto nel giorno del 24 dalle 9 alle 14

Resta confermato che nelle domeniche di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre la circolazione sarà vietata dalle 9 alle 22; nelle domeniche di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, la circolazione sarà vietata dalle ore 7 alle 22.

Per quanto riguarda, infine, i divieti aggiuntivi previsti per le classi ADR (trasporto merci pericolose), essi interesseranno la 1 e la 7 nelle seguenti giornate:

  • dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato;
  • dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni domenica, compresi nel periodo dal 25 maggio all’8 settembre 2019.

I divieti per le classi ADR si applica indipendentemente dalla massa complessiva trasportata ma in deroga a tale principio il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton nelle seguenti fattispecie:

  • trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR;
  • trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap.3.3 allegato A ADR;
  • trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, allegato A ADR;
  • trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, allegato A ADR.
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