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DIVIETI DI CIRCOLAZIONE: accolto il ricorso del MIT appoggiato da Assotir e da decine di Associazioni imprenditoriali. Si alle deroghe, purchè omogenee e motivate

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE: accolto il ricorso del MIT appoggiato da Assotir e da decine di Associazioni imprenditoriali. Si alle deroghe, purchè omogenee e motivate

4 Marzo 2019

Come si ricorderà, con l’ordinanza n.4462 del 2017 il giudice ordinava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di dare esecuzione alle pregresse ordinanze numm. 2427 e 3164 del 2017.

Conseguentemente, l’Amministrazione adottava il decreto ministeriale n. 434 del 20 settembre 2017, con cui si integravano le istruzioni per il rilascio, da parte delle Prefetture, delle autorizzazioni alla circolazione in deroga, disciplinata con il d.m. n. 439 del 2016.

Il MIT ha quindi fatto appello contro la decisione del TAR del Lazio e nell’ambito di tale giudizio sono intervenuti ad adiuvandum, coordinate da Confindustria, decine di Associazioni di rappresentanza dell’imprenditoria e dell’artigianato italiano, oltre che le principali Associazioni dell’autotrasporto ad iniziare da ASSOTIR.

Con ordinanza n. 4497 del 20 settembre 2018, era stata già accolta l’istanza di sospensione cautelare.

Oggi, con la Sentenza – che alleghiamo – con cui accolgono l’appello del Ministero, i giudici del Consiglio di Stato prendono atto di quanto già adottato dal Ministero e tuttavia sottolineano la necessità di limiti stringenti – ed omogenei – al rilascio delle deroghe da parte dei Prefetti di tutta Italia.

Si legge infatti nella sentenza della V sezione del CdS (Presidente Giuseppe Severini, relatore Claudio Contessa):

“il Ministero (sollecitato sul punto da un’ordinanza del primo giudice) ha integrato l’articolo 4 del decreto annuale attraverso l’inserimento di un comma 2-bis, ponendo criteri generali volti ad orientare in modo stringente l’operato delle prefetture attraverso l’individuazione di presupposti e condizioni per la concessone dell’autorizzazione in deroga.

E’ stato previsto al riguardo che “le prefetture-uffici territoriali del Governo, nell’ambito dei relativi procedimenti istruttori [dovranno] verificare che l’esigenza di circolazione in deroga alle previste limitazioni, prospettata dai richiedenti risponda ad effettive esigenze di vita delle comunità sia nazionale che locali in N. 05572/2018 REG.RIC. quando:

  • è funzionale a soddisfare nell’immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero è finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale;
  • è indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;
  • non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell’itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire.

Dette circostanze dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori”.

Si tratta di parametri e condizioni che per un verso orientano i modi e le ragioni dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, e che per altro verso risultano esenti da profili di abnormità e irragionevolezza.

Per le ragioni esposte, conclude il Consiglio di Stato, l’appello va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza 1439

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