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Distacco trasnazionale: il Ministero aggiorna le F.A.Q. e conferma l’obbligo della presenza a bordo dei veicoli impegnati nel cabotaggio internazionale, del modello UNI_CAB_UE
In questo caso, la ricevuta dell’apposito modello UNI_CAB_UE (che deve essere compilato dal datore di lavoro comunitario prima che i suoi autisti siano impegnati in una operazione di cabotaggio nel nostro Paese), deve obbligatoriamente trovarsi a bordo del mezzo.
A questo proposito giova ricordare che l’obbligo in questione era già stato riconosciuto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sua nota del 28 febbraio 2017, prot. 1670.
Successivamente, in sede di conversione del D.L. 50/2017 nella Legge 21/06/2017 n. 96, è stato inserito l’art. 47 bis comma 1 che ha previsto una specifica sanzione amministrativa per l’assenza a bordo di questa ricevuta (e/o dell’ulteriore documentazione ivi specificata – contratto di lavoro e busta paga dell’autista, tradotti in italiano).
Ricordiamo che ai trasgressori sarà richiesto il pagamento immediato di una somma da 1.000 € a 10.000 € che dovrà essere effettuato a mezzo dell’autista. Ove ciò non avvenisse né fosse stata versata la cauzione prevista, scatterà il fermo del veicolo fino a 60 gg. o fino al pagamento della sanzione
Peraltro, l’applicazione pratica di questa sanzione rischia di essere frenata dalla mancanza sia di istruzioni specifiche fornite dal Ministero dell’Interno agli operatori di Polizia, sia di alcuni adeguamenti al modello UNI_CAB_UE di competenza del Ministero del Lavoro, che – come già richiesto agli organismi competenti – auspichiamo giungano al più presto.
