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Distacco intragruppo dei lavoratori: per Minlavoro sì, ma deve trattarsi di un Gruppo d’imprese formalmente costituito

Distacco intragruppo dei lavoratori: per Minlavoro sì, ma deve trattarsi di un Gruppo d’imprese formalmente costituito

24 Marzo 2016

Nelle reti di imprese tale interesse sorge automaticamente, essendo anzi questa proprio una delle connotazioni che la legge attribuisce a tale forma di cooperazione tra imprese: “la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni”.

In forza di ciò risulta inutile procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante, che anzi si assume come dato.

Giova a questo punto ricordare come, sia pure con molto ritardo, la legislazione italiana abbia riconosciuto una specifica natura al Gruppo d’imprese, per la cui esistenza non è sufficiente la autodenominazione (magari sui teloni dei camion ) , ma occorre che, “ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, occorre che una società del gruppo (c.d. capogruppo) eserciti il potere di controllo e direzione sulle altre in virtù delle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.

E solo in ragione di quanto sopra, che può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.

Sulla scorta di ciò il Ministero ritiene che anche nei casi di distacco tra società appartenenti al medesimo gruppo, l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo.

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