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Distacco intracomunitario: finalmente la Circolare di Minlavoro per chi fa cabotaggio in Italia

Distacco intracomunitario: finalmente la Circolare di Minlavoro per chi fa cabotaggio in Italia

23 Dicembre 2016

A far data dal 26 dicembre p.v., dunque, l’azienda straniera distaccante ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia. Si ritiene inoltre che, a decorrere dalla medesima data, le imprese straniere siano altresì tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017 – con le modalità indicate nel  paragrafo “Comunicazione preventiva posticipata” – sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data.

Sono quindi da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.

La Circolare per quanto riguarda infine lo specifico settore del trasporto merci, precisa che:

“Con specifico riferimento alla somministrazione transnazionale nel settore del trasporto su strada di merci o di passeggeri, ferme restando le indicazioni fornite per le sezioni 1 e 3 di cui sopra, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (sezione 4.1.2 – sede del distacco) va individuato nella sede legale dell’impresa utilizzatrice e quindi corrisponde al contenuto della sezione 3 – soggetto distaccatario.

Diversamente, per le ipotesi di cabotaggio di merci o passeggeri di cui al Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009, tenuto conto delle peculiarità delle suddette operazioni nel cui ambito non risulta sempre individuabile né un soggetto distaccatario né un preciso luogo di svolgimento della prestazione, nelle more della predisposizione da parte del Ministero del lavoro di uno specifico Modello di comunicazione all’interno della piattaforma Distacco UE, l’impresa straniera distaccante dovrà assolvere all’obbligo in questione mediante l’invio di una dichiarazione MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL’INNOVAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ROMA, VIA FORNOVO 8 – CAP 00192 ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ROMA, VIA FORNOVO 8 – CAP 00192 preventiva all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it utilizzando il modello allegato (cfr. allegato 1).

In merito alla compilazione del modello CAB_UNI_UE di cui all’allegato 1 si precisa che nella sezione 3.1.1 relativa alla durata del distacco vanno inserite rispettivamente la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano – data inizio distacco – nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio – data fine distacco.

Il suddetto modello dovrà essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione.

Nell’ambito del settore trasporto va, altresì, chiarito che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l’applicazione del Decreto n. 136/2016 e dei relativi obblighi; ciò in ragione della circostanza che in tali ipotesi manca il presupposto della prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante in territorio italiano.

Si rappresenta inoltre che nelle more di un chiarimento a livello europeo in merito all’individuazione di ulteriori fattispecie di trasporto internazionale escluse dal campo di applicazione delle direttiva distacco e sino alla predisposizione di diverse istruzioni operative al riguardo, non si ritiene esigibile l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in tutti le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l’Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera”

Ci riserviamo di ritornare sui contenuti della 

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