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 Distacco e Apprendistato.  Minlavoro e INL: le condizioni per la compatibilità

 Distacco e Apprendistato. Minlavoro e INL: le condizioni per la compatibilità

16 Febbraio 2019

 

  • occorre inserire la previsione del distacco nel piano formativo dell’apprendista;
  • occorre considerare, precisa il Ministero, che l’apprendistato costituisce un rapporto di lavoro ln cui è contemplato, in maniera “fondativa”, l’aspetto formativo che pertanto deve rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • occorre contemperare l’interesse del distaccante con il prevalente interesse dell’apprendista a vedere rispettati gli impegni di formazione assunti nei suoi confronti e il suo inserimento nel contesto produttivo del datore di lavoro;
  • occorre che le modalità concrete in cui avviene il distacco possano, comunque, garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor. Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.

Tutto ciò deve risultare dal piano formativo e potrebbe essere anche ripresi nell’accordo di distacco prevedendo, ad esempio, il distacco anche del tutor o l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell’apprendista.

Infine, allo scopo di prevenire possibili situazioni elusive, nonché per evitare che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato. E ciò anche per non contraddire il principio della temporaneità del distacco.

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