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Distacco dei lavoratori: l’INL fornisce nuovi chiarimenti

Distacco dei lavoratori: l’INL fornisce nuovi chiarimenti

13 Giugno 2019

Tale precisazione fornita dall’INL è sorta a seguito di una contestazione effettuata dagli organi di vigilanza che, in particolare, hanno contestato una fattispecie di distacco non autentico ex art. 3 comma 5 del citato decreto, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario

.Gli ispettori pur riscontrando due distinte condotte illecite – distacco dei lavoratori da parte della sede principale dell’impresa ed utilizzo degli stessi da parte della sede italiana della medesima impresa – hanno ascritto le stesse ad un unico soggetto, non potendo individuare due soggetti datoriali distinti.

In virtù di ciò, quindi, si è posto il problema se fosse stato possibile applicare un’unica sanzione oppure due sanzioni diverse; una per il datore di lavoro sotto la veste di distaccante e l’altra in qualità di distaccatario.

Come principio generale l’INL ha sottolineato che l’unità produttiva di un’impresa estera può definirsi autonoma (e come tale soggetta ad eventuali contestazioni di illeciti ed ai relativi provvedimenti sanzionatori), solamente quando risulti iscritta nel registro delle imprese italiano e sia identificata da un proprio rappresentante legale.

Al contrario, qualora la sede secondaria fosse un semplice ufficio di rappresentanza (con mere funzioni pubblicitarie, di raccolta delle informazioni, di ricerca di mercato, etc…) non potrebbe definirsi autonoma e le eventuali relative contestazioni e sanzioni ricadrebbero solamente sulla casa madre estera e verrebbero applicate una sola volta.

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