Lo scorso 20 marzo 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 è stato pubblicato il Decreto Legislativo che recepisce in Italia la Direttiva UE 2020/1057 in materia di distacco transnazionale dei conducenti delle imprese di autotrasporto. Tale Decreto, n. 27 del 23 febbraio 2023, modifica l’art. 1 del Decreto Legislativo 136 del 17 luglio 2016 che ha attuato in Italia la normativa europea di carattere generale sul distacco transnazionale dei lavoratori.
Il presente Decreto inserisce le “Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada” come Capo III bis e si applica ai conducenti di imprese di autotrasporto estere che effettuano servizi di trasporto internazionale in Italia (esclusi i servizi di trasporto bilaterali che non danno mai luogo a distacco) e trasporti di cabotaggio, solo se durante il periodo di distacco il rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente assegnato (tra il vettore e il conducente) è continuo.
Le imprese di trasporto che inviano lavoratori in Italia, nell’ambito di una prestazione di servizi, sono obbligate a trasmettere una dichiarazione di distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico collegato all’IMI (prima la comunicazione preventiva era possibile entro la mezzanotte del giorno precedente l’inizio del distacco di servizi).
Inoltre, la dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
I trasportatori che inviano lavoratori in Italia per trasporti transnazionali non bilaterali o di cabotaggio che non trasmettono la dichiarazione di distacco con il sistema di interfaccia pubblico collegato all’IMI (Sistema di Informazione del mercato interno dell’UE) sono soggetti a sanzioni amministrative che vanno da 2.500 a 10.000 euro.
I trasportatori hanno anche l’obbligo di aggiornare le informazioni di cui sopra entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie da 1.000 a 4.000 euro.
I trasportatori devono mettere a disposizione dei conducenti le seguenti informazioni in formato cartaceo o elettronico:
Le imprese di autotrasporto estere hanno l’obbligo di conservare e fornire alla Polizia Stradale la prova delle relative operazioni di trasporto internazionale in formato cartaceo o elettronico, idonea a comprovare le operazioni di trasporto bilaterale o le ulteriori operazioni aggiuntive autorizzate come base per l’esenzione dal distacco. Le violazioni sono soggette a una multa da 150 a 600 euro e alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino a 30 giorni, ai sensi dell’articolo 214 bis del Codice della Strada.
Il vettore, lo spedizioniere, il contraente e lo spedizioniere in caso di subvezione devono assicurarsi che il trasportatore abbia inviato tempestivamente la dichiarazione di distacco tramite l’IMI. Le multe in caso di inadempienza vanno da 2.500 a 10.000 euro.
Inoltre, il Decreto prevede che.
L’articolo 2 del decreto, invece, apporta modifiche al decreto 144/2008, il cui scopo è quello di includere la verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro nelle attività di controllo.
La direttiva 2002/15/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, nonché l’uso del sistema d’informazione del mercato interno “IMI”, fanno riferimento a tale sistema nell’ambito delle disposizioni volte a migliorare la cooperazione amministrativa e lo scambio di dati tra gli Stati membri.
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