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Veicoli ad emissioni zero: il MIMS stabilisce limiti di peso e dimensione
Con decreto del 19 luglio 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha apportato alcune modifiche al decreto 6 aprile 1998 in materia di pesi e dimensioni dei veicoli pesanti alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1242 e della decisione UE 2019/284.
Nel provvedimento viene introdotta la definizione di veicolo ad emissioni zero inteso come “veicolo pesante privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione, siano inferiori a 1 g CO2/kWh, oppure le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e relative misure di attuazione, siano inferiori a 1 g CO2/km”.
Entrando più nello specifico del decreto, lo stesso stabilisce che dalla data del 1° settembre 2020 i veicoli o i veicoli combinati, al fine di migliorare l’efficienza energetica nonché la sicurezza stradale, possono superare le lunghezze massime consentite purché la loro cabina fornisca prestazioni aerodinamiche, efficienza energetica e prestazioni di sicurezza superiori.
In ogni caso, ogni veicolo con queste caratteristiche deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 metri ed i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della capacità di carico dei veicoli.
Sempre in riferimento ai veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, l’art. 10 bis del decreto modifica in parte quanto previsto dall’allegato 1 del DM del 6 aprile 2018 stabilendo che il peso massimo autorizzato per questa tipologia di veicoli è quello stabilito dalla tabella contenuta nell’allegato stesso, con possibilità di incrementarlo di 1 o 2 tonnellate a seconda della tipologia del tipo di alimentazione del veicolo, così come di seguito riportato:
2.2.1. | Autotreni a 5 o 6 assi | |
a) Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi | 40 t | |
b) Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio 2 o 3 assi | 40 t | |
Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente | ||
2.2.2. | Autoarticolati a 5 o 6 assi | |
a) veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi | 40 t | |
b) veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi | 40 t | |
c) veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi | 42 t | |
d) veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi | 44 t | |
Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente | ||
2.2.3. | Autotreni a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un rimorchio a 2 assi | 36 t |
Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente | ||
2.2.4. | Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore e 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio: | |
Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente | ||
2.3.1. | Veicoli a motore a 2 assi diversi dagli autobus
Veicoli a motore a 2 assi, alimentati con combustibili alternativi, diversi dagli autobus: il peso massimo autorizzato di 18 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t |
18 t |
Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 18 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 2 tonnellate | ||
Autobus a due assi | 19,5 t | |
2.3.2. | Veicoli a motore a 3 assi | 25 t
o 26 t quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell’Unione, secondo la definizione di cui all’allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t |
Veicoli a motore a 3 assi, alimentati con combustibili alternativi | il peso massimo autorizzato di 25 t o 26 t, quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell’Unione ai sensi dell’allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo per un massimo di 1 t | |
Veicoli a tre assi a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 25 o 26 tonnellate quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell’Unione ai sensi dell’allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9, 5 tonnellate, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a zero emissioni per un massimo di 2 tonnellate | ||
2.4. | Autosnodati a 3 assi: 28 t | Autosnodati a 3 assi alimentati con combustibili alternativi: il peso massimo autorizzato di 28 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t;
Autosnodati a tre assi che sono veicoli a emissioni zero: il peso massimo autorizzato di 28 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a emissioni zero, per un massimo di 2 tonnellate |
I veicoli alimentati a combustibili alternativi o a zero emissioni sono tenuti a rispettare anche i limiti di peso massimo previsti ed il peso aggiuntivo è definito in base alla documentazione fornita dal costruttore al momento dell’omologazione del veicolo interessato.