Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,dopo la pubblicazione del D.P.C.M. 19/02/2014 che ha normato l’agevolazione della detassazione delle somme erogate al lavoratore, per gli incrementi di produttività realizzati nel corso di quest’anno, ha successivamente pubblicato la circolare n. 14 del 29/05/2014, che potrete leggere nella Sezione Normativa del Sito.
Il D.P.C.M. ha previsto che, per il periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2014, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di accordi aziendali o territoriali, sono soggette a un’imposta sostitutiva pari al 10%, nel limite di 3.000 € lordi.
L'imposta sostitutiva si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2013 a 40.000 €, al lordo delle somme già assoggettate, nel corso dello stesso anno, all'imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.
I contratti di 2° livello dovranno essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori in possesso del grado di rappresentatività richiesto e non potranno essere tenuti in considerazione, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria;
La retribuzione di produttività rilevante per questa agevolazione, può scaturire in due modi diversi:
A titolo esemplificativo, la circolare ha individuato alcuni di questi indicatori, quali:
Le due modalità prima indicate, utili per determinare la retribuzione di produttività, possono coesistere all’interno dello stesso accordo collettivo.
E’ stato ribadito che l’agevolazione non è condizionata ai risultati effettivamente conseguiti dall’azienda.
Inoltre, in caso di accordi territoriali o aziendali sottoscritti prima del D.P.C.M. 22/01/2013 ma ancora in vigore, è possibile applicare l’agevolazione a condizione di una rispondenza di tutte o alcune delle misure già contenute nei contratti con le previsioni dello stesso
Infine, per le aziende che hanno sottoscritto un contratto aziendale con i presupposti del D.P.C.M. 22/01/2013 e che abbiano, lo scorso anno, provveduto al deposito alla D.T.L. di competenza, non devono effettuare alcuna formalità per il 2014 laddove si limitino ad applicare, senza modifica alcuna, l’accordo già depositato e in relazione al quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità.
Viceversa, per le aziende che non abbiano ancora effettuato alcun adempimento, occorre effettuare il deposito e l’autodichiarazione di conformità degli accordi stipulati nel 2014 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 19 febbraio 2014, ovvero rendere la sola autodichiarazione di conformità qualora sia stato effettuato il solo deposito.
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