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Deduzioni forfettarie e recupero del contributo al Sistema Sanitario Nazionale, pubblicati da MEF e Agenzia delle Entrate i comunicati con i relativi importi
Più nello specifico:
- per i trasporti effettuati direttamente dall’imprenditore oltre il Comune dove ha sede l’impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfettaria pari a 38,00 euro;
- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune dove ha sede l’impresa, la deduzione forfettaria prevista è pari al 35% dell’importo spettante per i trasporti effettuati oltre il territorio comunale (13,30 euro);
Le deduzioni potranno essere utilizzate dai trasportatori, titolari e contitolari di imprese artigiane, che guidano personalmente il proprio veicolo e che rientrino nei parametri di fatturato per i quali la scelta della contabilità ordinaria non sia obbligatoria.
Facendo riferimento, invece, alla modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, ricordiamo che la deduzione forfettaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
Nel comunicato del MEF si ricorda, inoltre, che le imprese di autotrasporto merci per conto proprio e per conto terzi possono recuperare nel 2018, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (Tramite Compensazione F24), le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore alle 11,5 tonnellate. Per la compensazione tramite Modello F24, anche per quest’anno si utilizza, il codice tributo “6793”.