Lo scorso 13 agosto è entrato in vigore il Dlgs n.104 del 27 giugno 2022 con il quale lo Stato italiano ha recepito quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 1152/2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea.
Oltre che per la valenza etica del provvedimento, il Dlgs in questione ha introdotto importanti novità sia sotto il profilo della complessità degli adempimenti che i datori di lavoro sono chiamati a soddisfare per non incorrere in sanzioni, sia sotto l’aspetto dei controlli che si fanno certamente più rigidi e gravosi.
Al di là delle polemiche che l’emanazione del Dlgs 104 ha scatenato (gravosità degli adempimenti, pubblicazione in G.U. in un periodo dell’anno ritenuta poco opportuna), riepiloghiamo di seguito le principali novità introdotte dal provvedimento e che devono essere applicate, come già detto all’inizio, dal 13 agosto 2022.
Ambito di applicazione
Una prima riflessione è necessario farla sull’ambito di applicazione del Dlgs 104/2022 che appare piuttosto esteso dal momento che ricomprende:
Non rientrano nell’ambito di applicazione del Dlgs 104/2022:
Come assolvere all’obbligo di comunicazione al lavoratore
Secondo quanto previsto dall’art.3 Dlgs 104/2022 il datore di lavoro deve fornire al lavoratore informazioni in maniera trasparente, chiara, completa, gratuita, nonché in formato cartaceo oppure elettronico, conservate e rese accessibili in qualsiasi momento ai lavoratori medesimi. Le informazioni devono sempre essere accessibili per il lavoratore e la prova della trasmissione delle stesse e della loro ricezione deve essere conservata per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Sottolineiamo che gli obblighi riguardano i nuovi assunti ma che, su richiesta scritta, anche coloro che sono stati assunti entro il 1° agosto 2022 possono chiedere l’integrazione delle loro lettere di assunzione con i dati previsti dal Dlgs104/2022: i datori di lavoro, in questi casi, hanno 60 giorni di tempo per adempiere. L’inosservanza di tali adempimenti è punita dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro, con una sanzione amministrativa compresa tra 250 a 1500 euro per ogni soggetto interessato.
Facciamo presente che gli obblighi di comunicazione sono assolti mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, in alternativa con la consegna della:
Le informazioni eventualmente non contenute nella lettera d’assunzione (o nella copia della comunicazione dell’istaurazione del rapporto di lavoro) devono essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
Le informazioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore riguardano:
Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
Alcune informazioni potranno essere fornite al lavoratore entro un termine di tempo maggiormente ampio e comunque non oltre i 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa, come ad esempio:
Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare prima che il datore abbia adempiuto a tutti gli obblighi d’informazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni mancanti.
Eventuali modifiche riguardanti gli elementi del contratto di lavoro dovranno essere comunicati dal datore di lavoro entro il primo giorno di decorrenza della modifica a meno che la modifica stessa non derivi da disposizioni legislative o regolamentari o dalle clausole del contratto collettivo.
E’ importante, inoltre, sottolineare come dal testo del Dlgs n. 152/1997, in sostanza riscritto profondamente dal Dlgs 104/2022 sia scomparsa qualsiasi possibilità per il datore di lavori di lavoro di fare riferimento al CCNL di competenza per quanto tutto ciò non comunicato.
Altrettanto importante risulta essere quanto previsto in materia di agli ulteriori obblighi informativi che i datori devono adempiere in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, come nel caso dei riders. In questo caso sia il datore di lavoro che il committente debbono informare il lavoratore o il collaboratore circa l’utilizzo di sistemi finalizzati a fornire dati relativi all’assunzione o al conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del contratto, dell’assegnazione di mansioni o compiti, indicazioni sulla sorveglianza, la valutazione e l’adempimento delle prestazioni contrattuali, inoltre le informazioni già fornite debbono essere integrate, per iscritto, almeno 24 ore prima di ogni modifica.
Il lavoratore ha diritto ad accedere ai dati che lo riguardano, anche per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali e sia il datore di lavoro che il committente hanno l’obbligo di rispondere per iscritto con la trasmissione dei dati mancanti, entro 30 giorni.
Le informazioni di cui sopra dovranno essere comunicate dal datore di lavoro in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico.
Le comunicazioni dovranno essere fornite anche all’RSA/RSU o in mancanza alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Periodo di prova
Il provvedimento in esame, inoltre, afferma che la durata massima del periodo di prova non può eccedere i 6 mesi: ovviamente, restano valide e previsioni contrattuali che prevedono periodi inferiori.
Nei contratti a tempo determinato, il periodo di prova ha una durata proporzionale correlata anche alle mansioni da svolgere: qui, a mio avviso, sarà necessario un intervento della contrattazione collettiva che, in relazione alle singole mansioni ed alla durata del rapporto, dovrà definire i tempi nel caso in cui, appunto, venga apposto il patto di prova.
Il Legislatore delegato chiarisce, inoltre, che in caso di rinnovo tra le parti di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
Ciò vale soltanto per i datori di lavoro privati, atteso che per quelli pubblici continua ad applicarsi l‘art. 17 del DPR n. 487/1994.
Formazione obbligatoria
L’art. 11 stabilisce che, qualora il datore sia obbligato in forza di legge, contratto collettivo od individuale ad erogare formazione obbligatoria, questa va garantita, gratuitamente, al personale ed è considerata orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso. Tale obbligo non riguarda la formazione necessaria al dipendente per mantenere o rinnovare una qualifica professionale, a meno che ciò non sia dettato da norme legali o contrattuali.
Restano fermi gli obblighi derivanti dal rispetto degli articoli 36 e 37 del Dlgs. 81/2008 sulla informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori.
Le sanzioni irrogate dall’Ispettorato del Lavoro
Infine, per quanto concerne le sanzioni a cui possono essere soggetti i datori di lavoro inadempienti facciamo presente che il Dlgs 104/2022 prevede:
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