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Decreto sicurezza, il provvedimento con la pubblicazione in G.U. è legge

Decreto sicurezza, il provvedimento con la pubblicazione in G.U. è legge

6 Dicembre 2018

Art. 132 CDS: tale articolo, modificato dalla legge oggetto di trattazione, prevede che il veicolo immatricolato all’estero può circolare in Italia al massimo per un anno. Scaduto tale termine se il veicolo non è stato immatricolato nel nostro Paese, l’intestatario può chiedere all’ufficio della motorizzazione competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Qualora il veicolo che non abbia lasciato il Paese circoli oltre un anno, la sanzione è aumentata ed è previsto il sequestro, e se non si provvede alle disposizioni sopracitate, entro 180 giorni, viene confiscato.(art.29 bis)

Art. 196 CDS: con la modifica dell’articolo in questione vengono apportate delle modifiche anche alla figura dell’obbligato in solido. Fermo restando che resta tale il proprietario del veicolo, nei casi in cui è previsto l’intestatario temporaneo, per l’Art.94, comma 4 bis, esso è l’obbligato in solido e non il proprietario del veicolo. Per quanto attiene i veicoli immatricolati all’estero e circolanti in Italia, obbligato in solido è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo (art.29 bis)

Art. 213 e 214 bis CDS: il nuovo testo dell’art.123 introduce importanti novità per quanto riguarda la normativa inerente al sequestro per confisca dei veicoli (art. 23 bis).

In particolare, tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne ecc.); in caso di impossibilità o di rifiuto, il veicolo viene depositato presso un deposito ai sensi dell’art.214 bis con obbligo di tempestivo ritiro successivo alla comunicazione pubblicato sul sito internet istituzionale delle Prefettura competente altrimenti è previsto il trasferimento immediato di proprietà.

La circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al custode acquirente a cui viene consegnato, nonché la revoca della patente. Inoltre, è sempre disposta la confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e motocicli) per commettere reati diversi da quelli previsti dal CDS. In questo caso è stato anche disposto, oltre all’inasprimento della sanzione pecuniaria da euro 1.988 a 7.953,  anche per il trasgressore la revoca della patente (adesso è prevista solo la sospensione da 1 a 3 mesi)

Le disposizioni sopra elencate valgono anche per il fermo amministrativo del veicolo (art.23-bis), fattispecie che si configura certamente con più frequenza rispetto alla confisca.

Per il censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati è stato introdotto un nuovo articolo, il 215-bis.

Si comunica, infine, che con le nuove disposizioni sul blocco stradale, ostacolare la libera circolazione con ingombri e ostruzioni è considerato illecito penale non solo per le strade ferrate ma anche per le strade ordinarie. È ritenuto illecito amministrativo, invece, l’ostruzione di strada ordinaria con proprio corpo.

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