Skip to main content

News

Decreto “Ristori 1”: le regole per godere delle ulteriori 6 settimane di CIG

Decreto “Ristori 1”: le regole per godere delle ulteriori 6 settimane di CIG

3 Novembre 2020

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), sono state fornite, attraverso l’art. 12, nuove disposizioni concernenti la proroga degli ammortizzatori sociali COVID che ci hanno accompagnato durante questo anno.

La motivazione principale di questo provvedimento risiede nella emanazione del DPCM 24 ottobre 2020 che ha portato alla chiusura o alla limitazione di numerose attività, soprattutto commerciali.

La norma non è una semplice proroga della precedente, contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), ma presenta aspetti e criticità diverse, che cercheremo di analizzare.

Il comma 1 prevede un ulteriore periodo di integrazione salariale COVID-19 pari a 6 settimane di CIGO, assegno ordinario di FIS o Cassa in deroga che potrà essere collocato dai datori di lavoro interessati nel periodo intercorrente tra il 16 novembre ( data che prende a riferimento quei datori di lavoro che, senza soluzione di continuità, hanno utilizzato l’ammortizzatore COVID-19 a partire dal 13 luglio e che si troveranno ad aver “consumato” tutto il pacchetto a loro disposizione il 15 novembre). ed il prossimo 31 gennaio (data cui si arriva utilizzando, per il 50% delle 11 settimane intercorrenti dal 16 novembre).

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione correlato alla data di assunzione dei lavoratori, il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) non ha indicato la data, tuttavia si può ipotizzare che l’INS provvederà a fissarla alla data della pubblicazione del DPCM (24 ottobre) o, a quella del 28 ottobre, in cui è stato pubblicato il Decreto-legge.

I datori di lavoro che hanno già fatto ricorso all’ammortizzatore per la pandemia, potranno accedere alle 6 settimane soltanto se avranno ottenuto l’autorizzazione per le seconde 9 settimane del pacchetto delle 18 stabilito dal D.L. n. 104 “Agosto” e soltanto, decorso il periodo che risulta autorizzato.

Una via di favore è riservata a quelle aziende per le quali il DPCM del 24 ottobre ha introdotto nuove e più stringenti limitazioni: esse potranno chiedere le 6 settimane, a partire dal 16 novembre, pur se non hanno richiesto completamente le 18 settimane previste dal D.L. n. 104 e non saranno tenute a versare alcun contributo addizionale.

Il datore di lavoro che, ad oggi, non ha mai fatto ricorso all’ammortizzatore COVID-19 potrà farlo ricorrendo alle 18 settimane previste dal decreto n. 104 “Agosto”, che possono essere utilizzate fino al 31 dicembre, fermo restando che, ai fini della computabilità, esse andranno a sovrapporsi parzialmente allle 6 previste dal D.L. n. 137, a partire dal 16 novembre.

Le 6 settimane ulteriori, a determinate condizioni, possono essere oggetto di un contributo addizionale, con le modalità e le forme stabilite dal decreto Agosto e dalla circolare INPS n. 115/2020.

Vi sono delle eccezioni che riguardano le attività sospese o ridotte a seguito del DPCM 24 ottobre 2020 per le quali i datori di lavoro interessati non saranno tenuti al versamento del contributo addizionale.

La causale di riferimento da inserire nell’istanza è “COVID-19 con fatturato” e riguarda le richieste per CIGO, assegno ordinario del FIS e Cassa in deroga (ma anche quelle dirette ai Fondi ex artt. 26, 27 e 40 del D.L.vo n. 148/2015): tutte le domande che riguarderanno, i periodi che partono dal 16 novembre, dovranno essere accompagnate da una autocertificazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000 nella quale dovranno essere comparati i dati tra il fatturato aziendale relativo al primo semestre 2020 e quello del 2019.

La nuova norma, ripetendo quanto già previsto dal D.L. n. 104, impone, in alcuni casi, un contributo addizionale che:

  1. a) é pari al 9% della retribuzione globaleche sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario, se nella comparazione il fatturatosi è ridotto per meno del 20%;
  2. b) é pari al 18% della retribuzioneche sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione o di integrazione salariale, per le aziende che non hanno subito cali di fatturato.

Non è, invece, dovuto alcun contributo addizionale (comma 3) se la riduzione del fatturato, nel periodo sopra considerato, è pari o superiore al 20%.

Lo stesso principio vale sia per i datori di lavoro che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 (conta la data di comunicazione dell’attività inviata alla Camera di Commercio e non quella di apertura della matricola aziendale) che per coloro che hanno subito la cessazione o la riduzione di attività a causa del DPCM 24 ottobre 2020.

In base a quanto autocertificato l’Istituto individuerà l’aliquota del contributo addizionale che andrà versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Le opportune verifiche su quanto dichiarato saranno di competenza sia dell’INPS che dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati ed elementi di valutazione che potranno essere oggetto di scambio tra i due Enti.

Il D.L. prevede, al comma 5, che le istanze, che vanno precedute dalla informativa, dalla consultazione ed esame congiunto, anche nella forma “veloce” telematica già prevista, con le organizzazioni sindacali e se, necessario (CIG in deroga per imprese con più di 5 dipendenti), dall’accordo sindacale, debbono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario.

Il comma 6 stabilisce che in caso di pagamento diretto delle prestazioni, i dati necessari per lo stesso o il saldo delle integrazioni debbono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato l’intervento integrativo o, se più favorevole, entro i 30 giorni successivi all’emanazione del provvedimento, con lo spostamento al 27 novembre (30 giorni dal 28 ottobre, data di entrata in vigore del D.L. n. 137), se tale data è posteriore a quella del primo periodo.

I termini hanno natura decadenziale: ciò comporta che i pagamenti e gli oneri connessi restano a carico del datore inadempiente.

Il comma 8 ricorda che i Fondi bilaterali alternativi ex del D.L.vo n. 148/2015 assicurano il pagamento dell’assegno ordinario con le medesime modalità stabilite per gli altri ammortizzatori e che, con appositi Decreti Ministeriali “concertati”, avranno a disposizione le dotazioni economiche previste dalla norma.

Da ultimo, il decreto 28/10/2020 “Ristori” – ma affinché la disposizione sia operativa si attende il “via libera” di Bruxelles ai sensi dell’art. 108 del Trattato cosa che vale anche  per la prima “tranche” prevista dall’art. 3 del D.L. n. 104 –  riconosce 4 settimane di esonero contributivo per coloro che non si avvarranno dei trattamenti integrativi.

Attenzione:

  • Il riferimento è soltanto alla contribuzione del mese di giugno, nei limiti delle ore integrative già fruite;
  • Non sussiste alcun raddoppio della contribuzionesulle ore già fruite da ogni dipendente;
  • La fruizione è da “godere” entro il 31 gennaio 2021;
  • È prevista una sorta di “diritto di ripensamento”. Infatti, chi ha chiesto l’esonero in base all’art. 3 del D.L. n. 104 e non ne ha fruito interamente, può rinunciare alla parte residua e chiedere le integrazioni salariali previste dal D.L. n. 137.
– Articoli Correlati –
Che cos’è il Sistema Assotir

Assotir mette al tuo servizio un sistema di servizi e strumenti volti a garantire risposte efficaci e immediate alle esigenze legali, di gestione aziendale, tecniche e di formazione proprie di ogni azienda nel settore dell’autotrasporto.

Entra nel Sistema Assotir e beneficia di un’assistenza completa.

Iscriviti all’area riservata
Per essere aggiornato sulle ultime normative e ricevere le nostre newsletter.
Iscriviti
Torna su