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Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcune disposizioni

Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcune disposizioni

28 Agosto 2020

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.25E del 20 agosto scorso, ha reso note ulteriori indicazioni circa l’applicazione di specifiche disposizioni contenute nel “Decreto Rilancio” con il quale sono state introdotte misure volte a fronteggiare, da un lato la crisi di liquidità delle imprese generata a seguito dell’attuazione delle misure di contenimento del Covid19, dall’altro le spese già sostenute e che dovranno essere sostenute da parte delle imprese per realizzare tutti gli interventi volti  a contrastare l’emergenza in atto.

Di seguito riportiamo i principali temi esaminati dalle Entrate:

 

Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione dettata dall’art. 24 del Decreto Rilancio, che riconosce alle imprese e ai lavoratori autonomi, con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, restando, invece, fermo il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste; della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le disposizioni introdotte dal citato articolo 24 hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati (banche e altri intermediari finanziali nonché imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici).

Pertanto, in assenza di una espressa esclusione normativa, operata per altre categorie di soggetti, la disciplina prevista dall’articolo 24 si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.  

Nel primo caso, con riferimento all’attività commerciale esercitata (e, di conseguenza, all’IRAP determinata con il metodo «commerciale» ai sensi dell’articolo 10, comma 2, e dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 446 del 1997) l’ente non commerciale può usufruire dell’esonero dal versamento del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata dell’acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al periodo d’imposta 2020, al verificarsi delle condizioni (relative al limite di ricavi conseguiti) previste dall’articolo 24 per i soggetti esercitanti attività d’impresa.

Le previsioni previste dalla circolare in esame trovano, inoltre, applicazione con riferimento all’IRAP determinata dall’ente non commerciale, relativamente all’attività non commerciale svolta in via esclusiva o prevalente, con il metodo «retributivo» ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del ciato D. Lgs. n. 446.

In tal caso, relativamente all’attività non commerciale svolta, non troveranno applicazione i parametri relativi ai ricavi e compensi conseguiti, considerato che l’applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di un’attività di impresa o l’esercizio di arti e professioni.

Le Entrate hanno chiarito, inoltre, che il beneficio in parola, pur rappresentando un contributo in termini di esclusione dal versamento dell’IRAP, può tuttavia essere cumulato con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE «de minimis».

Per quanto riguarda la determinazione degli acconti IRAP per il periodo d’imposta 2020, con il documento di prassi viene chiarito che, in linea generale, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è dovuto:

  • per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;
  • per gli altri soggetti (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997), nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro.

 

Contributo a fondo perduto

La circolare in oggetto ha fornito inoltre ulteriori indicazioni in merito al contributo a fondo perduto, previsto dall’art.25 del Decreto Rilancio.

A questo proposito, viene ribadito che i consorzi tra imprese – riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR – per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo in parola, in considerazione della peculiare natura di tali soggetti che limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.

Viceversa, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle imprese consorziate, e che assumono rappresentanza esterna, possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Al riguardo, nella circolare viene ribadito che i due requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 25, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, andranno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili esclusivamente all’attività autonoma posta in essere dal consorzio.

Per quanto attiene, invece, alle modalità di restituzione del contributo, viene precisato che le sanzioni non saranno dovute nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella citata circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi.

In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante dovrà restituire tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.

 

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia

Nel Decreto Rilancio l’articolo 127 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 61 e 62 del “Cura Italia”, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall’emergenza da coronavirus.

Ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi, attraverso le seguenti modalità:

  • per intero entro il 16 settembre 2020;
  • per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo di   quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 18 gennaio 2021.

Per quanto attiene alla rateazione del versamento annuale IVA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente che, pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA da eseguirsi a marzo 2020, abbia comunque versato la prima rata, ma non quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, potrà, al pari di colui che non abbia legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale IVA in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nell’articolo 97 del D.L. n. 104 del 2020.

Il contribuente che, invece, abbia versato la prima rata a marzo 2020, perché escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti di marzo 2020, ed abbia invece beneficiato, avendone i requisiti, della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, potendo rinviare al 16 settembre 2020 il versamento delle sole rate sospese di aprile e maggio 2020. In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nel citato articolo 97 del D.L. n. 104 del 2020.

 

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

Nel Decreto Rilancio, l’articolo 149, riconosce la sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta.

Entrando più nel dettaglio, le Entrate ricordano che la norma stabilisce la proroga al 16 settembre 2020 dei pagamenti degli importi dovuti a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni già sottoscritte e atti di recupero dei crediti d’imposta e di avvisi di liquidazione, i cui termini di versamento ricadono in una data compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

In ragione della citata disposizione e tenuto conto che il versamento della prima o unica rata relativa rispettivamente all’adesione, alla mediazione e alla conciliazione, debba avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto/accordo, ne consegue l’esclusione dall’ambito applicativo dell’articolo 149 dei versamenti relativi alle adesioni, mediazioni e conciliazioni il cui accordo/atto sia stato sottoscritto tra il 18 febbraio e l’11 maggio 2020.

Viene chiarito, inoltre, che, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, qualora la sottoscrizione dell’atto di adesione avvenga oltre l’11 maggio, il relativo versamento non rientra nella sospensione in parola.

Per il versamento delle somme dovute sulla base degli accertamenti non più definibili, opera comunque la sospensione di 64 giorni prevista dagli articoli 83 del decreto “Cura Italia e 36 del decreto “Liquidità”.

 

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

L’Agenzia delle Entrate, specifica che la finalità dell’art.157 del Decreto Rilancio sia stata quella di consentire di distribuire le notifiche degli atti, indicati nella stessa norma, in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.

In particolare, viene previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

A fronte della distribuzione delle notifiche nel tempo, dal primo gennaio 2021 fino alla data di notifica, sulle maggiori imposte accertate nell’atto e dovute dal contribuente non maturano gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; i suddetti interessi, invece, maturano dalla data in cui le imposte dovevano essere versate fino il 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere, giornalmente, dal giorno successivo alla data di notifica fino alla data di effettivo pagamento delle maggiori imposte.

 

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