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Decreto dignità: riepilogo dei principali provvedimenti previsti dopo la definitiva conversione in Legge del testo
La conversione in Legge del Decreto ha prodotto una serie di novità che di seguito andiamo a riepilogare:
- Proroga della fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 per gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
(Su questo argomento segnaliamo una nostra precedente news nella quale abbiamo approfondito adeguatamente la tematica);
- Incentivi per l’occupazione giovanile per le annualità 2019-2020 (art.1 bis).
In particolare, i datori di lavori, per le annualità sopracitate, che assumeranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tutele crescenti, lavoratori che non avranno compiuto i 35 anni e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, potranno beneficiare dell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di tre anni, nel limite di 3.000 euro su base annua, riparametrata e applicata su base mensile. L’esonero dall’onere contributivo non riguarderà premi aziendali e contributi INAIL.
- Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro (art.2)
Salvo quanto previsto da ogni singolo CCNL e mantenendo il limite previsto per l’assunzione con contratti a termine, il numero complessivo dei lavoratori assunti, con contratto a tempo determinato oppure con contratto di somministrazione a tempo determinato, non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione delle due tipologie di contratti precedentemente menzionate.
Da questo limite è esclusa la somministrazione a tempo determinato dei lavoratori in mobilità, dei soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali ed infine di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Inoltre, è stato introdotto l’illecito penale per somministrazione fraudolenta con la quale è prevista un’ammenda pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per giorno di somministrazione a carico sia di somministratore che di utilizzatore.
- Tutela dell’occupazione nelle imprese che hanno beneficiato di aiuti (art.6)
Per le imprese beneficiarie di aiuti che prevedano la valutazione dell’impatto occupazionale che, nei 5 anni successivi alla data di perfezionamento dell’investimento e al netto dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli degli addetti all’unità produttiva o all’unità interessata, sono previste:
- La decadenza del beneficio per le riduzioni occupazionali superiori al 50%;
- La diminuzione del beneficio in misura proporzionale per le riduzioni comprese tra il 10% e il 50%;
- Recupero dell’iperammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni.
Per quanto riguarda l’iperammortamento va detto che esso non si recupera in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni agevolati ed anche qualora per loro stessa natura questi beni, destinati all’utilizzo in più sedi produttive, possano essere oggetto di utilizzo temporaneo anche all’estero.
La conversione in Legge del “Decreto dignità” ha prodotto alcune novità per quanto concerne la disciplina dei contratti a termine.
Intanto la Legge 96/2018 ha stabilito che la nuova disciplina dei rinnovi e delle proroghe dei contratti a termine si applicherà su quei contratti rinnovati o prorogati dopo il 31 ottobre 2018.
Restano, invece, confermate tutte le altre disposizioni in tema di contratti a tempo determinato stabilite già dal decreto che riportiamo di seguito:
- L’assenza di causali sul contratto stipulato è prevista solamente nel caso di contratti di durata fino ai 12 mesi. Per i contratti con una durata superiore (in ogni caso non superiore a 24 mesi) il contratto a termine è consentito solamente qualora sia presente almeno una delle seguenti due causali:
- Esigenze temporanee e oggettive, diverse dall’attività ordinaria, oppure esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Qualora il contratto superi il termine di 12 mesi e manchi di una di queste due causali, esso si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
- L’apposizione del termine deve risultare da un atto scritto la cui copia va consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa;
- Sono consentite fino a 4 proroghe; il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente solamente in presenza di una delle due causali sopracitate che debbono essere inserite anche in caso di rinnovo. Va ricordato che, in occasione di ciascun rinnovo, scatta un incremento dello 0,5% dell’onere contributivo. Tale disciplina si applica anche in caso di lavoro somministrato a tempo determinato.
Per quanto concerne gli indennizzi per i licenziamenti illegittimi nei contratti a tutele crescenti, la Legge 96/2018 ha confermato che l’aumento della somma, a cui il Giudice può condannare il datore di lavoro, dovrà essere non inferiore alle 6 e non superiore alle 36 mensilità. Inoltre, la Legge in questione ha aumentato i limiti minimi e massima dell’indennità prevista per l’offerta di conciliazione che non dovrà essere inferiore alle 3 e non superare le 27 mensilità.
La Legge 96/2018 ha confermato anche le penalizzazioni per contrastare la delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato che, entro i 5 anni dalla conclusione dell’agevolazione, decidano di trasferire all’estero l’attività economica oggetto dell’incentivo (oppure una parte della stessa).
Più nello specifico:
- In caso di trasferimento in un Paese extra UE (con l’eccezione degli Stati del SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia) è prevista la decadenza del beneficio (che dovrà essere restituito maggiorato degli interessi al tasso legale e aumentato di 5 punti) e l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di una somma da 2 a 4 volte superiore al contributo ricevuto;
- In caso di trasferimento in un Paese non extra UE la Legge in questione prevede la sola decadenza del beneficio con la restituzione dello stesso nelle misure di cui sopra. Questa conseguenza scatta, quindi, per le imprese che beneficino di aiuti di Stato per insediamenti produttivi localizzati in una certa area del Paese e decidano poi di trasferirli in altra area italiana o nei Paesi UE o di uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo.