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Decreto crescita: torna il super ammortamento e si snellisce la Sabatini. Ma per il blocco dell’E45 nessun risarcimento all’autotrasporto
RIPRISTINO DEL SUPERAMMORTAMENTO
Tra le misure di particolare interesse per le imprese, segnaliamo – all’art. 1 – il ripristino del Super-ammortamento, (il quale, com’è noto, non era stato prorogato dalla Legge 145/2018) con una formulazione pressoché identica a quella utilizzata nella Legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27/12/17);
Torna quindi la maggiorazione del 30% del costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Di conseguenza, potranno beneficiare della maggiorazione del 30% della quota di ammortamento, gli acquisti di beni strumentali nuovi (ad esclusione di quelli per i quali il D.M. 31/12/88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) effettuati dal 1 aprile al 31 dicembre 2019, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2020 purché, entro il 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione
L’agevolazione, come per il passato, ricomprende i veicoli in uso dalle imprese del settore (autocarri, trattori stradali, autoarticolati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale, mezzi d’opera), mentre non sono agevolabili i veicoli non strumentali all’impresa di cui all’art 164, c.1 del TUIR, vale a dire aeromobili da turismo, navi da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.
La maggiorazione del costo di acquisizione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite massimo di 2,5 milioni di euro.
Modifiche alla Nuova Sabatini (art. 20).
Il decreto ha apportato alcune modifiche ai meccanismi della “Nuova Sabatini”, al fine soprattutto di snellire l’iter burocratico per l’incasso del beneficio.
Queste le novità introdotte:
- l’aumento a 4 mln di € (dai precedenti 2 mln €) dell’importo massimo del finanziamento (quello minimo, rimane invece fissato a 20.000 €);
- l’erogazione del contributo, effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento;
- l’assegnazione del contributo in unica soluzione (anziché in quote costanti annuali), per i finanziamenti di importo non superiore a 10000 €.
Inoltre, secondo l’art. 21, i benefici derivanti dalla “Nuova Sabatini” vengono riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria che siano impegnate in progetti di capitalizzazione e che intendono realizzare un programma di investimento.
I soci dovranno sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza alle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.
I requisiti sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico in accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze.
REVISIONE MINI – IRES
Con il ripristino del Super-ammortamento, l’art. 2 del decreto in commento abroga la tassazione agevolata sugli utili reinvestiti introdotta dalla legge di bilancio 2019, sostituendola, dal 1° maggio 2019, con una riduzione progressiva dell’aliquota IRES, oggi al 24%, per le imprese che reinvestono utili in azienda, con la seguente tempistica:
- Per il 2019 l’aliquota è ridotta di 1,5 punti percentuali;
- Per il 2020 l’aliquota è ridotta di 2,5 punti percentuali;
- Per 2021 l’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali;
- A decorrere dal 2022 l’aliquota è ridotta di 3,5 punti percentuali.
MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITA’ DELL’IMU SUI CAPANNONI DALLE IMPOSTE SUI REDDITI
Con l’art. 3 è stata aumentata la deducibilità dall’Ires e dall’Irpef, dell’IMU pagata dagli imprenditori per gli immobili strumentali all’attività d’impresa.
L’aliquota, già raddoppiata in legge di bilancio dal 20% al 40%, sale al 50% per il 2019, al 60% nel 2020 e 2021 fino ad arrivare al 70% nel 2022.
AGGREGAZIONI DI IMPRESE
Per favorire processi di aggregazione tra imprese, l’art. 11 riconosce specifiche agevolazioni fiscali, dalle quali tuttavia sono escluse le imprese facenti parte di uno stesso gruppo societario, ovvero quelle legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, ovvero controllare anche indirettamente dallo stesso soggetto.
ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI
L’art. 15 introduce la possibilità per gli Enti locali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale. Sostanzialmente si consente anche a quei Comuni che non avevano affidato il servizio ad Equitalia, di poter realizzare la “sanatoria” che invece era stata concessa a livello nazionale.
TEMPI DI PAGAMENTO TRA LE IMPRESE
Con l‘art. 22 viene inserito il nuovo articolo 7 ter all’interno del decreto legislativo n. 231/2002 (attuazione della direttiva 2000/35, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in cui è stabilito che a partire dall’esercizio 2019, “nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. E’ previsto inoltre che venga dato conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni nonché delle azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.
VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN SERVIZIO – PROROGA DEGLI ORGANISMI IN SERVIZIO
E’ stata prorogata fino al 30 Giugno 2020 la scadenza del periodo transitorio cessato lo scorso 17 Marzo, per consentire agli organismi in servizio già abilitati alla verifica periodica degli strumenti di misurazione, di continuare ad operare ai sensi delle disposizioni abrogate dall’art. 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 21/04/17 (Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea).
La proroga era stata chiesta al MISE, da alcune associazioni che avevano evidenziato la sostanziale mancanza sul territorio di laboratori accreditati secondo le nuove procedure per cui, in mancanza di un rinvio, il rischio di paralizzare la circolazione delle cisterne per il trasporto di prodotti petroliferi sarebbe stato molto elevato.
ECONOMIA CIRCOLARE
Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, l’art. 26 prevede agevolazioni finanziarie a sostengo di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse, di cui possono beneficiare anche le imprese che operano nel settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere.
L’articolo riporta l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili, nonché le specifiche dei progetti ai fini della loro ammissibilità. I criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi sono demandate ad un decreto del MISE.
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO PER CHIUSURA DELLA SS 3-BIS TIBERINA E45
L’art. 40 è quello che meno può essere considerato accettabile dall’autotrasporto.
Con esso si introducono, infatti, misure di sostegno al reddito per la chiusura della SS 3-bis Tiberina E45, Orte-Ravenna dal km 168+200 al km 162+698 per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione.
Tuttavia il Decreto legge non fa alcun cenno ai maggiori costi che le imprese italiane di autotrasporto impegnate nei trasporti tra Nord-Ovest e Sud-Est del Paese hanno dovuto sopportare ed ancora sopportano per l’allungamento delle tratte e dei tempi di percorrenza necessari a percorrere le deviazioni imposte dalla chiusura del viadotto tra la Toscana aretina e la Valle del Savio in Romagna.
Il decreto prevede che, dal 16 gennaio 2019 e per un massimo di 6 mesi, sia concessa un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con relativa contribuzione figurativa in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati in tutto o in parte a prestare l’attività lavorativa a seguito della chiusura della SS 3bis Tiberina E45.
Inoltre, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza ed assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa della chiusura della E45, è riconosciuta, a titolo di una tantum, la somma di 15 mila euro.
Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana ed Umbria con propri decreti procederanno alla concessione di tali importi nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2019.
Le domande devono essere presentate alle Regioni che curano l’elenco dei beneficiari che trasmettono all’INPS, il quale con pagamento diretto, liquida l’importo. I datori di lavoro dovranno inviare i dati necessari per l’integrazione salariale, secondo termini e modalità stabilite dall’Istituto.