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Danni da pandemia COVID-19: al via le domande di contributo a fondo perduto
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020, ha approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, il cosiddetto “decreto Rilancio”, e destinato al ristoro dei soggetti che abbiano subito un rilevante calo del fatturato in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
La richiesta del contributo potrà essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020 e fino al termine del 13 agosto 2020.
Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con esclusione dei professionisti) e di reddito agrario, titolari di partita IVA che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi (delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).
il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020, escludendo di conseguenza coloro che abbiano aperto la partita IVA dopo il 30 aprile 2020.
Quanto ai soggetti esclusi dal contributo, oltre ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, la norma specifica che restano esclusi:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR;
- i soggetti di cui all’art. 162-bisTUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
- i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020.
Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, invece, i canali di invio delle domande saranno attivi dal 25 giugno e resteranno aperti fino al 24 agosto.
Nel medesimo lasso di tempo sopra indicato, in caso di errori, sarà possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, che potrà essere inviata anche oltre i termini indicati.
A seguito della presentazione del modello il contribuente riceverà una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà recapitata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.
L’invio del modello va effettuato mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Esclusivamente nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Come si calcola il contributo
Ricordiamo che l’entità del contributo che sarà possibile richiedere è ottenuta applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Più precisamente l’entità del contributo spetta nella misura del:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.
Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per agevolare i contribuenti nella determinazione dei ricavi o compensi relativi al 2019, le istruzioni del modello contengono una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi 2020 (relativa al 2019) ai quali far riferimento:
Il provvedimento indica anche le modalità di compilazione del modello di richiesta, che abbiamo pubblicato in allegato al provvedimento, sul nostro sito.
Esso si compone di due pagine.
Oltre ai dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, rappresentante firmatario dell’istanza), nella prima pagina occorre indicare i dati necessari ad attestare la sussistenza dei requisiti previsti per fruire del beneficio.
Tali informazioni riguardano l’entità dei ricavi/compensi complessivi relativi al 2019 (ripartiti nelle tre soglie previste), l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020, nonché l’indicazione di eventuali situazioni specifiche (soggetti che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero aventi domicilio o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi).
Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; occorre inoltre tenere conto delle note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili.
Con riferimento alla soglia di ricavi/compensi (o del volume d’affari per i titolari di reddito agrario), le istruzioni specificano che i relativi importi non devono essere ragguagliati ad anno anche nel caso in cui l’attività non sia stata svolta per l’intero esercizio.
In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019.
Nell’ultima parte della prima pagina del modello, oltre alla sottoscrizione dell’istanza, occorre indicare il codice IBAN del conto corrente, intestato al soggetto richiedente, dove l’Agenzia delle Entrate accrediterà le somme spettanti nonché l’eventuale impegno alla presentazione se la domanda è presentata da un intermediario.
In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 25 del decreto Rilancio, l’istanza contiene, alla seconda pagina, un apposito quadro (denominato A) per l’autocertificazione di regolarità antimafia che va compilata nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro. Come già detto, in questo caso l’istanza deve essere firmata digitalmente dal richiedente e trasmessa esclusivamente tramite PEC.

