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DL Semplificazioni: la conversione contiene novità importanti anche per le PMI
- Aiuto alle PMI creditrici delle P.A. (art. 1)
Il D.L. Semplificazioni ha confermato l’istituzione di una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le PMI al fine di aiutare le piccole e medie imprese che siano creditrici nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
- Tracciabilità dei rifiuti
A decorrere dal 1° gennaio 2019, come avevamo ampiamente informato i nostri lettori, è confermata la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), anche se, come anche abbiamo sottolineato, non risulta ancora del tutto chiaro come si riuscirà a sostituire l’infernale meccanismo con una più agevole ed efficace tracciatura delle movimentazioni dei rifiuti
- Misure di semplificazione in materia di imprese e di lavoro (artt. 3 e 3-quater)
- La conversione in legge ha definitivamente confermato l’abrogazione dell’obbligo alla tenuta del Libro Unico del Lavoro in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro, previsto dall’.
- In materia di transazioni commerciali tra imprese, è stata prevista la nullità delle clausole relative al termine di pagamento delle PMI, stabilendo che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, si presume gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni. In particolare, si interviene sul D.lgs. n. 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La presunzione non opera quando tutte le parti del contratto sono PMI (come definite dal DM 18 aprile 2005). Al riguardo, si segnalano due aspetti significativi:
- l’iniquità dovrà comunque essere provata in sede giurisdizionale;
- la norma è priva di una disposizione transitoria per la regolazione dei rapporti pendenti.
- In tema di costituzione delle società per azioni, viene ridotto da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese.
- Per le start-up innovative e gli incubatori certificati sono introdotte alcune semplificazioni. In particolare:
- è stato eliminato l’obbligo di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del registro delle imprese le informazioni richieste per l’iscrizione nella medesima sezione;
- è stato previsto che il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato possa attestare il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi anche entro il maggior termine di 7 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
Analoghe misure di semplificazione sono previste anche per le PMI innovative (con una modifica dell’art. 4 del DL n. 3/2015).
- Misure economiche speciali per le ZES e le ZLS (art. 3-ter)
Sono state introdotte semplificazioni burocratiche per le Zone Economiche Speciali (ZES), dimezzando i termini di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e nulla osta per le imprese che vi operano e riducendo di un terzo i tempi dei procedimenti amministrativi come VIA, VAS, AIA.
Sulle ZES è istituita una cabina di regia alle cui riunioni possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e i portatori di interessi collettivi e diffusi.
Nelle stesse zone, infine, è ammessa la possibilità di istituire delle zone franche doganali per merci in regime di sospensione IVA.
Di tali procedure semplificate possono usufruire anche le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata (ZLS).
- Misure fiscali (art. 3-quater)
In ambito fiscale, la legge chiarisce le modalità di fruizione dell’iper-ammortamento per i magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
La legge ricomprende nel costo agevolabile, il valore attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, inclusa la parte immobiliare che resta rilevante ai fini della determinazione della rendita catastale (in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato).