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D.L. 23/2020, art. 18 – Sospensione versamenti contributivi. Circolare INPS n. 59

D.L. 23/2020, art. 18 – Sospensione versamenti contributivi. Circolare INPS n. 59

20 Maggio 2020

L’Inps ha emanato la circolare n. 59 del 16 maggio 2020 sulla sospensione dei versamenti contributivi, anche con riguardo ai soggetti iscritti in qualità di soci dopo il confronto avuto sul punto sia con l’Istituto che con il Ministero del Lavoro.

  • Sospensione dei versamenti contributivi

L’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede, ai commi 1 e 2, che “Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

I commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge  dispongono, analogamente, chePer i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”, vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

Tale previsione normativa opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020; pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

In particolare:

  • laddove la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di marzo 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita unicamente a quelli in scadenza nel mese di aprile;
  • laddove, invece, la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di aprile 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita soltanto a quelli in scadenza nel mese di maggio.

Le disposizioni in questione non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente itermini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

I versamenti per i  mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati, che abbiano intrapreso le predette attività’ dopo il 31 marzo 2019; in questo caso, non è prevista la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

I termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

La sospensione in esame non rileva ai fini degli “aiuti di Stato”.

Nella sospensione sono ricompresi anche i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza con scadenza  nel periodo aprile e maggio 2020.

L’Istituto comunica all’Agenzia delle Entrate, per verificare la sussistenza dei requisiti, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione.

Analogo adempimento è previsto anche con riferimento ai soggetti che si avvalgono della sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.

  • Modalità di sospensione
  • Aziende con dipendenti

Le aziende, con i codici sotto indicati del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti,  (articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23). L’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, sono quelli con scadenza legale nel periodo 1°aprile 2020-31maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, .

Per la compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:

  • “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1e 2”;
  • “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3e 4”;
  • “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.
  • Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Pertanto, qualora il datore di lavoro -durante il periodo di sospensione -debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo rilievo, invece,  le partite oggetto di sospensione contributiva.

  • Artigiani e commercianti

Rientrano nella sospensione dei termini di versamento i soggetti che risultano titolari di imprese la cui forma giuridica sia ditta individuale e impresa familiare.

Per effetto delle citate norme, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che possono avvalersi della sospensione anche gli iscritti alle gestioni in possesso dei requisiti previsti dalla norma, compresi i soci lavoratori di società.  I requisiti di legge per beneficiare della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi),  devono essere riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione: ad esempio, un iscritto che presenta una pluralità di partecipazioni societarie potrà conseguire il requisito soltanto con riferimento all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione.

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze, e per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto.

Proroga al 16 aprile dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020

L’articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020,  stabiliva la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 23/2020, tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

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