News
D.L. 124 del 26/10/2019. Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (art.8).
Ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, l’art.8 del D.L. fiscale (che modifica l’art. 24 ter – comma 4 del D.lgs 504 del 26 Ottobre 1995 – T.U. sulle accise ) introduce un rapporto minimo Km percorsi/litri consumati, al di sotto del quale, a partire dal 1 gennaio 2020, l’Agenzia delle Dogane non riconoscerà il beneficio.
Tale limite è fissato in un minimo di 1 km percorso per litro consumato
I motivi che hanno indotto il Governo ad introdurre questo parametro, sono stati evidenziati nella relazione tecnica di accompagnamento del decreto:
Sulla base dei dati di consumo e di percorrenza dell’anno 2018, è stato calcolato che la distribuzione della percorrenza specifica per l’intera popolazione degli autoveicoli ammessi all’agevolazione ha un massimo per valori compresi tra 2,5 – 3,0 km/litro ed andamento decrescente per percorrenze specifiche inferiori e superiori.
In tale intervallo si colloca, pertanto, la percorrenza specifica che, in condizioni normali di esercizio, ci si può attendere per un generico autoveicolo avente diritto.
La predetta distribuzione presenta anche un considerevole numero di autoveicoli che hanno registrato percorrenze specifiche inferiori a 1 km/litro, vale a dire consumi di gasolio quasi tripli rispetto al predetto valore normale (trattasi di circa il 13 % dell’intera popolazione, di cui il 3,5 % non ha dichiarato alcuna percorrenza).
Al fine di evitare fattispecie elusive e per incentivare il consumo efficiente di gasolio nell’attività di autotrasporto, la proposta normativa di che trattasi, ha lo scopo di introdurre una percorrenza specifica minima di 1 km/litro. Qualora siano registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l’agevolazione è, comunque, riconosciuta fino al predetto limite.
I risparmi di spesa per lo Stato, sono stati quantificati in 40,5 milioni di euro per il 2020 e 81,1 milioni per gli anni successivi.
Se sulla norma e sulle sue finalità antielusive non si può che convenire, tenendo conto che mediamente le nostre imprese, anche grazie agli sforzi fatti per adeguare il proprio parco circolante e per restare al passo con le più avanzate norme antinquinamento, sono ormai in grado di percorrere ben più di un km per litro, per cui potranno portare a rimborso, senza problemi, tutto il gasolio consumato, occorrerà tuttavia una norma interpretativa che dia certezza, una volta verificato che i chilometri percorsi nel trimestre siano superiori ai litri di gasolio acquistato nel trimestre, sulla possibilità, già oggi prevista, di portare a rimborso anche le accise per il gasolio non ancora consumato nello stesso periodo.
INCENTIVI ULTERIORI ALLA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI PESANTI FINO A EURO 4 E CONTESTUALE ACQUISIZIONE DI MEZZI EURO 6 O AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA (art. 53)
L’art. 52 prevede nuovi incentivi per favorire il ricambio del parco veicolare.
In particolare, la disposizione stanzia 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare gli investimenti avviati a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione (quindi, salve sopraggiunte indicazioni contrarie, dal 27 Ottobre u.s, ovvero la data di entrata in vigore del decreto legge in commento) fino al 30 settembre 2020.
E’ bene precisare subito che tali incentivi non saranno cumulabili con quelli previsti dai recentissimi decreti pubblicati in G.U. lo scorso 24 ottobre , per cui per lo stesso veicolo si dovrà scegliere quale dei due incentivi richiedere
Questi nuovi incentivi, a differenza di quelli contenuti con i Decreti già pubblicati, saranno concessi solo in presenza della radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, ed alla contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full elettrici) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.
Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento risorse, ferma restando la non cumulabilità già descritta con altre agevolazioni sugli stessi investimenti (comprese quelle concesse a titolo de minimis).
L’importo massimo sarà compreso tra un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20.000 €.
Spetterà comunque ad un successivo decreto ministeriale (da emanare, in linea teorica, entro l’11 Novembre p.v – ovvero 15 gg dall’entrata in vigore del decreto), il compito di stabilire modalità e termini di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, l’entità del contributo massimo riconoscibile e le modalità di erogazione dello stesso.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL’IVA SUI CORSI PER IL RILASCIO DELLE PATENTI (ART. 32)
L’Art.32 detta disposizioni in materia di adeguamento dell’Italia alla nota Sentenza della Corte di Giustizia del 14 Marzo 2019, sulla illegittimità dell’esenzione dall’IVA dei corsi finalizzati al rilascio delle patenti di guida. In particolare, il comma 2 assoggetta ad IVA soltanto le prestazioni d’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1
Le altre categorie di patenti di guida, invece, rimangono esenti da IVA in quanto preordinate all’esercizio di una attività professionale.
Il successivo comma 3, invece, rappresenta una sorta di salvaguardia per le autoscuole ed i Centri di istruzione automobilistica che, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, a seguito della citata Sentenza non hanno assoggettato ad imposta le prestazioni didattiche specifiche, non avendo alcuna certezza di poter recuperare tali somme dai propri clienti.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE RIGUARDO AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DELL’IVA DOVUTA ALL’ERARIO DAGLI APPALTATORI E DAI SUBAPPALTATORI
Il decreto contiene inoltre una novità che, pur non riguardando direttamente il settore dell’autotrasporto, impatta, con una certa forza, sul mondo delle attività logistiche e di magazzino.
Ci riferiamo a quanto contenuto nell’art. 4 che detta norme sulle Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.
A partire dal 1° gennaio 2020, il committente, sostituto d’imposta, che affida ad un’impresa tramite un contratto di appalto (che, come è noto, è fattispecie del tutto distinta dal contratto di trasporto) l’esecuzione di un’opera o di un servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nella predetta esecuzione.
L’obbligo in questione, si riferisce a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
A tal fine l’importo, corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto, è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.
Entro lo stesso termine, inoltre, al committente deve essere trasmesso via PEC l’elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, la retribuzione corrisposta collegata alla prestazione e l’ammontare delle ritenute fiscali eseguite – sempre nel mese precedente – nei confronti di questi lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Il comma 12 prevede un meccanismo per far si che ai predetti versamenti possano provvedere direttamente le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, che si basa sul rilascio di una certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in presenza di determinate condizioni (risultare in attività da almeno cinque anni o aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni; non aver iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.).
Sarà tuttavia un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 gg, a fissare le modalità di rilascio di questa certificazione.
Quanto al “reverse charge”, con una disposizione subordinata al rilascio dell’autorizzazione in deroga da parte della U.E (art.4, commi 3 e 4), se ne prevede l’introduzione negli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) nell’attività che costituisce il core business aziendale del committente.
CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISA E NEL SETTORE DEI CARBURANTI (ARTT. 5 E 6);
Il decreto introduce una serie di norme finalizzate al controllo ed alla repressione delle attività con cui si sono, in passato, determinate rilevanti frodi in materia di accisa sui prodotti petroliferi e sui tabacchi.
Tralasciando le altre disposizioni contenute in questo articolo e nel successivo art. 6, vorremmo soffermare l’attenzione dei lettori su quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 5.
Essa prevede che i depositi per uso privato, agricolo ed industriale dovranno tenere un registro di carico e scarico (con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge).
La novità è che la previsione ora riguarda anche i depositi con una soglia di carburante contenuto di capacità pari o superiore a 10 metri cubi e non più come finora, superiore a 25 metri cubi).
L’obbligo scatterà dal 1 giorno del 4 mese dopo l’emanazione della citata Determinazione.
La medesima previsione riguarda gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale superi i 5 metri cubi (e non più, come ora, i 10 metri cubi).
ALTRE MISURE FISCALI
Il decreto contiene altre disposizioni di interesse per il mondo delle imprese, sulle quali ci riserviamo di ritornare più avanti con ulteriori approfondimenti:
- Introduzione del Das Telematico (art.11). Entro il 30 giugno 2020, scatterà l’obbligo del DAS telematico, per gli esercenti i depositi gestiti sia in regime sospensivo sia ad imposta assolta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell’intera filiera logistica nazionale.
- Modifiche al regime dell’utilizzo del contante (art.18). Viene ridotto l’attuale limite di utilizzo del denaro contante (inferiore a 3.000 €) che passerà a 2.000 € dal 1 luglio 2020 e a 1.000 € dal 1 Gennaio 2022.
- Modifica degli acconti di imposta a partire dal 2019 (art. 58).
Contrariamente a quanto era stato preannunciato dal MEF nel suo comunicato del 14 Ottobre u.s , il decreto fiscale non prevede nessun rinvio nel pagamento degli acconti delle imposte 2019.
In sostituzione, l’art. 58 prevede per i soggetti tenuti al rispetto degli ISA, la rimodulazione della prima e della seconda rata di acconto Irpef, Ires e Irap, nella misura del 50% ciascuna, a partire dal secondo acconto 2019.