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CRONOTACHIGRAFO: tra il 2015 ed il 2016 cambieranno le norme. lo stabilisce il Reg. 165/204/UE approvato a febbraio scorso

22 Aprile 2014

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L60 del 28 Febbraio scorso, è stato pubblicato il Regolamento(UE) n.165 del 4 Febbraio 2014, che detta nuove disposizioni in materia di cronotachigrafo.

Il Regolamento, che all’art.47 abroga il Regolamento 3821/1985, è in vigore dal 1 Marzo scorso; tuttavia, le sue disposizioni saranno efficaci soltanto a partire dal 2 Marzo 2016, ad eccezione degli artt. 24, 34 e 45 che si applicheranno con un anno di anticipo, dal 2 Marzo 2015 (art.48).

Gli articoli appena citati, applicabili come detto dal 2 Marzo 2015, riguardano:

–      le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri ad installatori, officine e costruttori, per operare sul cronotachigrafo (art. 24);

–      l’utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art.34). La disposizione ricalca quella dell’art.15, paragrafo 2 del Regolamento 3821/1985 con l’aggiunta, alla fine della lett. b – par. 3, che recita “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”;

–      la modifica alle ipotesi di esonero dalle disposizioni sui tempi di guida e di riposo, di cui all’art. 3 ed all’art. 13 del Regolamento 561/2006 (art. 45).

In particolare:

•     il paragrafo 1 dell’art. 45 introduce una nuova esenzione (lettera a bis art. 3 del Regolamento 561/2006), per i “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati esclusivamente entro un raggio di cento Km dal luogo dove si trovi l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale dell’impresa”.

Questa esenzione, che si applicherà nei singoli Stati membri senza aver bisogno di atti di recepimento, riproduce in parte quella dell’art. 13 del Reg. 561/2006 (che richiede, invece, un atto di recepimento espresso dei singoli Stati), con la differenza che eleva a 100 Km (dai 50 Km attuali) il raggio di operatività dell’esonero.

•     Il paragrafo 2 dell’art. 45 interviene sulle deroghe ai tempi di guida e di riposo lasciate alla decisione degli Stati membri (contenute, come già detto, all’art. 13 del Reg. 561/2006), aumentando a 100 Km (dai 50 attuali) il raggio di operatività di quelle previste alle lett. d), f) e p) dell’appena citato art. 13. L’Italia, come è noto, con D.M del 20 Giugno 2007 ha recepito soltanto alcune delle suddette deroghe, tra cui quella della lettera d) concernente i veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, utilizzati dai fornitori di servizi universali postali.

Quanto all’abrogazione del Regolamento 3821/1985, l’art. 46 del Regolamento stabilisce che, in ogni caso, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi a titolo transitorio, fino a quando gli atti di esecuzione di competenza della Commissione (richiesti da alcune norme del Regolamento come, ad esempio, quelle sui tachigrafi intelligenti) non saranno operativi.

Nel rinviare i nostri lettori ad un attento esame del Regolamento per gli opportuni approfondimenti, segnaliamo loro, tuttavia, alcune delle novità principali contenute nel testo:

–      l’introduzione della nuova generazione di tachigrafi intelligenti, che dovranno essere montati sui veicoli immatricolati, per la prima volta, 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio stabilite dalla Commissione U.E (art. 8, par. 1 del Regolamento).

Oltre alle consuete funzioni, questi apparecchi sono dotati di un sistema di navigazione satellitare (GNSS) che permette di registrare in automatico la posizione del veicolo in corrispondenza:

• del luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;

• del luogo raggiunto ogni 3 ore di periodo complessivo di guida;

• del luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.

Altra caratteristica di questi tachigrafi, è quella di essere forniti di un sistema di comunicazione remota con le autorità di controllo (art. 9, par. 4) che renderà più selettivo il controllo su strada, permettendo di concentrarlo su quei mezzi in movimento che, secondo la segnalazione ricevuta in remoto dalla pattuglia, facciano presagire una serie di gravi anomalie (es guida in assenza di carta valida, dati contrastanti sul movimento del veicolo, velocità registrata dal tachigrafo, ecc..).

Peraltro, questa disposizione non sarà operativa a breve, visto che gli Stati membri dovranno dotare le forze di polizia dell’apparecchio necessario al controllo da remoto, trascorsi 15 anni dall’obbligatorietà dei nuovi tachigrafi (ricordiamo: 36 mesi dall’entrata in vigore delle norme di dettaglio della Commissione U.E); prima di questo periodo, gli Stati sono liberi di decidere il da farsi.

Infine, i nuovi tachigrafi sono muniti di un’interfaccia per l’interazione con i sistemi di trasporto intelligenti(art.10).

–      la più accentuata previsione di una specifica responsabilità delle imprese di trasporto nella formazione e nel controllo dell’attività dei propri dipendenti (art.33).

La disposizione obbliga le imprese di trasporto a formare i propri conducenti sul funzionamento del cronotachigrafo (sia digitale che analogico), e ad effettuare controlli periodici per verificare il corretto utilizzo dell’apparecchiatura (par.1).

Il par. 3 dell’art. 33, sancisce la responsabilità dell’impresa per le violazioni in materia di cronotachigrafo commesse dai suoi autisti.

Tuttavia, gli Stati membri possono circoscrivere questa responsabilità ai casi in cui l’impresa:

•     non abbia formato gli autisti sul funzionamento del tachigrafo (contravvenendo, quindi, al par.1, art.33);

•     abbia violato l’art. 10, par. 1 e 2 del Regolamento 561/2006:

–      retribuendo i conducenti o concedendo dei premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, in modo tale da compromettere la sicurezza stradale;

–      organizzando l’attività dei conducenti, in maniera tale che non fossero rispettate le norme sui tempi di guida e di riposo e sul tachigrafo;

–      non fornendo agli autisti le opportune istruzioni per il rispetto di quanto sopra.

Altri aspetti da segnalare nella nuova regolamentazione, sono i seguenti:

–      trascorsi 15 anni dall’obbligo di montare i tachigrafi intelligenti sui mezzi di nuova immatricolazione, i veicoli non obbligati che, tuttavia, operino in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, devono comunque dotarsi dei predetti tachigrafi (art.3, par.4);

–      in casi giustificati ed eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile, valida per non più di 185 gg, all’autista munito di attestato del conducente e dipendente di un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio, che non abbia fissato la residenza normale in uno Stato della U.E né in uno di quelli aderenti all’AETR (art.26, par.4);

–      in caso di furto, smarrimento, danneggiamento o malfunzionamento della carta del conducente, l’autista può guidare senza la carta fino ad un massimo di 15 gg di calendario oppure per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo in sede, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante questo periodo (art.29, par.5);

–      le forze di Polizia possono verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo, esaminando i fogli di registrazione, i dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente.

Facciamo notare che il riferimento ai dati scaricati rende, con ogni probabilità, legittima la prassi di alcuni operatori di Polizia che già da oggi, dopo aver scaricato dalla memoria del tachigrafo i dati degli ultimi 28 giorni, non li verificano su strada bensì nei loro uffici.

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