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Cronotachigrafo: Note orientativa n. 7 e 8 della UE per il corretto rispetto del Reg. 561/06
Con la NOTA ORIENTATIVA n°7 la UE illustra cosa debba intendersi per “arco delle 24 ore” ai fini del calcolo della corretta applicxazione della normativa sul riposo giornaliero del conducente.
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento il periodo di riposo giornaliero deve essere effettuato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo (periodo di riposo regolare oppure periodo di riposo giornaliero o settimanale ridotto).
Il successivo arco di 24 ore comincia dal momento in cui termina l’effettuazione di un periodo di riposo giornaliero o settimanale “qualificabile come tale”, ovvero “un periodo di riposo di durata minima legale effettuato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo qualificabile come tale”.
Questo periodo di riposo “qualificabile come tale” può aver termine dopo l’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo se la sua durata totale è superiore al minimo prescritto dalla normativa.
Ciò sta a significare che se il periodo di riposo cade tra due “archi” di 24 ore, l’inizio del successivo “arco” dovrà essere computato a partire dall’effettivo orario di fine del riposo.
Fondamentale è l’indicazione, contenuta nella NOTA ORIENTATIVA n° 7, secondo cui:
“Al fine di determinare il rispetto delle disposizioni in materia di tempi di riposo giornaliero, i soggetti preposti ai controlli dovrebbero prendere in esame tutti gli archi di 24 ore successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, e:
- suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale,
- applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore”
Se la fine di un siffatto arco di 24 ore cade in un periodo di riposo in corso, che non è un periodo di riposo qualificabile come tale in quanto la sua durata minima legale non è stata completata entro l’arco di 24 ore, ma continua nel successivo arco di 24 ore e raggiunge in un momento successivo la durata minima prescritta, il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero”.
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A proposito della NOTA ORIENTATIVA n°8, ricordiamo che l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce che in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale e che le autorità devono fornire una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi1 dal momento della ricezione di una domanda circostanziata da parte dell’interessato.
In tali circostanze, il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che il conducente possa provare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.
La NOTA ORIENTATIVA n° 8 – che alleghiamo – precisa proprio quali debbano essere gli strumenti di prova, ma afferma anche un altro importante principio:
- è ammesso che un conducente che stia tornando alla sede dell’impresa di trasporto a seguito di un viaggio durante il quale la sua carta del conducente si sia deteriorata, non funzioni correttamente o sia stata smarrita o rubata, possa essere autorizzato a continuare a guidare senza la carta del conducente durante eventuali altre missioni entro quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede, come previsto dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014, soltanto se il conducente richiede l’emissione di una nuova carta all’autorità competente, entro il termine legittimo di sette giorni di calendario, in modo da essere in grado di dimostrare da quel momento in poi che attende il rilascio di una carta sostitutiva.

