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Credito d’imposta del 28% a favore delle imprese di autotrasporto: reso noto dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per usufruire del beneficio

Credito d’imposta del 28% a favore delle imprese di autotrasporto: reso noto dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per usufruire del beneficio

10 Novembre 2022

Con risoluzione n.65/E del 9 novembre 2022 (scaricabile in allegato) la Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta del 28% per l’acquisto di gasolio effettuato durante il I trimestre 2022 da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, così come previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91.

Nella risoluzione in questione le Entrate stabiliscono che il codice tributo per poter usufruire del credito sopracitato è il 6989 denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto” – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50.

Le Entrate sottolineano inoltre che “Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate” e che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Infine, si precisa che “l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero”.

Si fa presente, perciò, che prima di poter usufruire del credito di imposta le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi dovranno attendere il caricamento del credito nel proprio cassetto fiscale.

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