News
Credito d’imposta del 28% a favore delle imprese di autotrasporto: il MIMS e le Dogane pubblicano il terzo aggiornamento delle FAQ in cui risolvono la questione legata ai mezzi in noleggio. Donati: ”Soddisfatti che il MIMS abbia recepito l’esigenza espressa da ASSOTIR”
Rendiamo noto che nel pomeriggio di giovedì 1° settembre 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili un terzo aggiornamento delle FAQ relative alle modalità per presentare le istanze per ottenere il credito di imposta pari al 28% del costo del gasolio effettuato dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi riferito al primo trimestre 2022.
In questo ulteriore aggiornamento il MIMS e le Dogane chiariscono che possono ottenere il beneficio anche i veicoli Euro 5 ed Euro 6 in disponibilità delle imprese di autotrasporto tramite contratto di locazione senza conducente attraverso la dimostrazione – si legge testualmente – della documentazione in possesso dell’impresa ed atta a dimostrare la effettiva vigenza ed efficacia del contratto di locazione nel periodo per il quale si richiede il ristoro (contratto con data certa, fatture quietanzate con indicazione del contratto e delle targhe dei veicoli noleggiati, PEC o e-mail con contratto firmato allegato,….).
Soddisfazione è stata espressa dal Segretario Generale di ASSOTIR, Claudio Donati, che nei giorni scorsi, tramite le pagine del nostro sito, aveva lanciato l’allarme al MIMS proprio sulla possibile esclusione dal beneficio dei veicoli Euro 5 ed Euro 6 a causa della richiesta di obbligo di registrazione del contratto di locazione, queste le sue dichiarazioni: ”Abbiamo preso atto con piacere che è stata recepita l’esigenza da noi posta di non escludere per motivi squisitamente burocratici i veicoli Euro 5 ed Euro 6 in disponibilità delle imprese tramite contratto di noleggio che nella lettura precedente delle FAQ subordinava il diritto al credito d’imposta alla condizione esclusiva che il contratto di noleggio fosse registrato. Adesso è stato precisato dal Ministero e dalle Dogane che il requisito della data certa possa essere dimostrato mediante documentazione che le imprese hanno a disposizione. Si è così evitato il rischio di escludere migliaia di veicoli Euro 5 e 6 che a tutti gli effetti hanno diritto al contributo del credito d’imposta”.
In allegato è possibile scaricare il terzo aggiornamento delle FAQ
