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Credito d’imposta a favore di imprese gasivore e non gasivore: mancata comunicazione degli importi maturati nel 2022. Arrivano i chiarimenti della Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.27 del 19 giugno 2023, ha fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità di applicare la cosiddetta “remissione in bonis” per i crediti di imposta maturati dalle imprese gasivore e non gasivore nel corso dell’esercizio 2022 e per i quali era stato richiesto alle stesse imprese beneficiare di adempiere all’obbligo di invio di comunicazione alle Entrate entro la data del 16 marzo 2023 (notizia di cui avevamo dato spazio dalle pagine del nostro sito).
In particolare, nella risoluzione in oggetto, l’Agenzia della Entrate sottolinea come l’istituto della “remissione in bonis” preveda che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 [euro 250,00, ndr.], secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Alla luce di ciò, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il mancato invio della comunicazione non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti maturati ma lo stesso inibisce solamente l’impresa beneficiaria dall’utilizzo dei crediti in compensazione, qualora la compensazione non sia già avvenuta entro la data del 16 marzo 2023.
Conseguentemente, le Entrate specificano che la “remissione in bonis”, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Proprio per questo, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, le Entrate segnalano che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, mediante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, a cui si rinvia per tutti i dettagli del caso.