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Credito di imposta AdBlue del 15%: pubblicato il decreto dirigenziale che stabilisce le procedure operative per ottenere il beneficio

Credito di imposta AdBlue del 15%: pubblicato il decreto dirigenziale che stabilisce le procedure operative per ottenere il beneficio

27 Ottobre 2022

Con decreto dirigenziale n.446 del 25 ottobre 2022, la Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto del MIMS ha reso note le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per mitigare gli effetti degli aumenti eccezionali del costo del gasolio, utilizzato come carburante, che le stesse imprese hanno subito in relazione ai costi dell’additivo AdBlue riferiti alla annualità 2022.

Il decreto stabilisce che le risorse pari a 29.600.000 milioni sono destinati alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

Le risorse stanziate sono assegnate alle imprese nella misura del 15% della spesa sostenuta nell’anno 2022 per l’acquisto del componente AdBlue impiegato in veicoli di categoria Euro V o superiore utilizzato nelle attività di trasporto merci per conto di terzi, al netto di imposta sul valore aggiunto e comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il decreto sottolinea come il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta pari al 15% avviene attraverso la piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle Accise, Dogane e dei monopoli, già utilizzata dalle imprese per la presentazione delle istanze relative al credito di imposta del 28% sugli acquisti di gasolio effettuati durante il I trimestre 2022, a partire dalle ore 10,00 del prossimo venerdì 4 novembre 2022 e resterà fruibile fino alle ore 24,00 del 29 novembre 2022. In caso di esito negativo dell’istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il predetto termine.

Alla piattaforma si potrà accedere esclusivamente tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, si potrà procedere con l’inserimento della domanda, unica per ogni azienda. È prevista inoltre l’autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.

L’utente che accede alla piattaforma deve selezionare il soggetto per cui intende operare, ovvero:

  • sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale)
  • aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.

 Non è possibile delegare altri soggetti alla presentazione dell’istanza.

Le domande, inoltre, devono contenere gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del componente AdBlue relativamente all’annualità 2022 ed il credito d’imposta verrà assegnato nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

La piattaforma è articolata in due aree distinte:

  • area inserimento istanza;
  • area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.

Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:

  • inserire una istanza;
  • inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già accettata;
  • inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

Ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria. I dati richiesti per l’inserimento dell’istanza sono tutti obbligatori.

I file da allegare alla domanda, così come indicato nel modello pubblicato sul sito istituzionale delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dovranno contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta e sono così costituiti:

FILE FATTURE (UNA RIGA PER OGNI FATTURA INDICATA):

  • Identificativo SDI fattura;
  • Tipo fattura (CARB/NO CARB);
  • Importo fattura;
  • Importo a rimborso (quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli Euro V e VI o totale dell’importo fattura).

FILE TARGHE (UNA RIGA PER OGNI TARGA INDICATA IN FATTURA):

  • Identificativo SDI fattura;
  • Targa;
  • Contratto di noleggio (SI/NO);
  • Codice paese automezzo.

Inviata l’istanza, la piattaforma restituisce all’utente il relativo codice identificativo.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

TRASMISSIONE DI DATI

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle Accise, Dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettua la verifica sul R.N.A dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

All’esito di tali verifiche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili emana un decreto (c.d. decreto di concessione) a seguito del quale poi provvede a registrare i singoli aiuti individuali sul RNA.

L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso.

Con le stesse modalità sono comunicate all’Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

Inoltre, nel decreto è sottolineato la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

In aggiunta a quanto detto, si rimanda al sito istituzionale del MIMS per poter consultare i file di esempio per l’invio delle fatture e delle targhe https://mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-dd-4462022-credito-dimposta-maggiori-oneri-per-acquisto

Infine, si sottolinea che le FAQ da seguire per la corretta compilazione dei files sono le stesse prodotte per il recupero del credito di imposta del 28% riguardante gli acquisti di gasolio riferiti al I° trimestre 2022 per le quali si rinvia al relativo link del sito del MIMS https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-decreto-direttoriale-324-del-29-luglio-2022-modalita-di-erogazione

AGGIORNAMENTO DEL 27/10/2022 ORE 17,00

Con Decreto Direttoriale (scaricabile in allegato) n.460 del 27 ottobre 2022 il MIMS ha reso noto che, a decorrere dalle ore 10,00 del 2 novembre 2022, sarà possibile registrarsi sulla piattaforma per tutti coloro che non lo avevano già fatto in occasione della presentazione delle istanze di recupero del credito di imposta del 28% sugli acquisti di gasolio effettuati durante il I trimestre 2022.

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