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CQC scadute da oltre due anni: il Ministero, con una nuova circolare, fornisce ulteriori chiarimenti
Il nuovo provvedimento, in particolare al punto 4, prevede la seguente ulteriore specificazione, ovvero che “Consente il rinnovo di validità un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro due anni dal giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva”.
In sostanza questo vuol dire che ,ad esempio, è possibile rinnovare la validità di una CQC scaduta il 25 maggio 2016, senza l’obbligo di sostenere l’esame di ripristino, qualora il corso di formazione periodica frequentato dal titolare sia terminato entro il 25 maggio 2018; viceversa, se il corso dovesse terminare dopo due anni dalla data di scadenza della CQC, il titolare potrà ottenere il rinnovo della stessa solo dopo aver superato il cosiddetto “esame di ripristino”.
Per quanto riguarda, invece, il caso in cui un conducente già titolare di entrambe le CQC (persone e cose) abbia rinunciato ad una delle due, ma che dopo la revoca, intenda nuovamente conseguirla, dovrà frequentare esclusivamente il solo corso integrativo (vale a dire la parte speciale relativa al trasporto merci o persone, a seconda del caso) e sostenere il relativo esame riguardante esclusivamente la parte specialistica.







