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CQC – Ottenimento della Carta e conseguimento della patente di guida delle categorie C, CE, D o DE in deroga ai limiti di età.
La Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha fornito, con la Circolare prot. 20368 del 22 Settembre 2014, chiarimenti in merito al conseguimento delle patenti di categoria C, CE, D o DE (e della relativa CQC) in deroga ai limiti di età di 21 e 24 anni.
In particolare, la fattispecie affrontata dal Ministero riguarda coloro che, con l’entrata in vigore dal 4 Giugno scorso del D.M. 20 Settembre 2013 (che ha dettato nuove disposizioni sui corsi di qualificazione iniziale e periodica CQC) non hanno potuto portare a termine la procedura per conseguire la CQC, avendo frequentato soltanto la parte teorica del corso.
Il Ministero ha ora sbloccato queste situazioni, applicando in sostanza l’iter descritto con la circolare prot. 13388 del 17 Giugno 2014, tenuto conto che il corso teorico di qualificazione iniziale non ha scadenza di validità.
Pertanto, i soggetti di cui sopra:
– possono sostenere l’esame di teoria per la patente di guida;
– ad esame superato, otterranno l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida con cui poter svolgere la parte pratica del corso di qualificazione iniziale per la CQC. A questo proposito, i soggetti formatori dovranno presentare un nuovo calendario delle esercitazioni alle sedi competenti (D.G.T e motorizzazione);
– infine, conseguita l’abilitazione CQC, potranno sostenere l’esame di pratica per ottenere la patente di guida.
Le disposizioni della circolare in commento restano valide per un anno (quindi, fino al 22.9.2015)