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CQC e patenti di guida: l’Italia recepisce la direttiva comunitaria 2018/645
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.146 del 10 giugno scorso, del Decreto legislativo n.50 del 10 giugno 2020, è stata recepita dall’ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria 2018/645 che modifica la disciplina base della formazione inerente il conseguimento della carta di qualificazione professionale dei conducenti (CQC) e la direttiva riguardante le patenti di guida.
In riferimento alla disciplina base della CQC, il decreto legislativo di recepimento della direttiva prevede le seguenti novità:
- l’obbligo di formazione iniziale e periodica viene esteso a tutti i cittadini che intendano svolgere trasporti su strada con veicoli per i quali sono necessarie le patenti di guida superiori C e D, obbligo limitato precedentemente ai soli conducenti professionali di automezzi adibiti al trasporto merci o passeggeri. Tale obbligo viene mitigato dalle deroghe previste dall’articolo 3 del decreto in oggetto, in particolare per quanto attiene il trasporto di materiale o attrezzature utilizzate dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principali del conducente.
Ulteriore deroga è prevista per il trasporto occasionale, nel quale tuttavia non rientra il trasporto di merci per conto di terzi.
- Per quanto attiene i corsi di formazione periodica, pari a 35 ore, da effettuarsi ogni cinque anni per il rinnovo della CQC, è stata inserita anche la materia della sicurezza stradale e la possibilità di svolgere due ore, delle sette previste da ogni modulo, in modalità e-learning, secondo procedure che verranno individuate con successivo decreto del ministero dei trasporti (il tempo per emanare il provvedimento è di un anno), con particolare riferimento all’affidabile identificazione dei corsisti ed adeguati mezzi di controllo;
- la durata della formazione iniziale e soprattutto quella periodica potrà essere ridotta (è necessario però un ulteriore decreto da parte del MIT) considerando valide le ore di corso effettuate durante la formazione specifica che i conducenti possono aver effettuato per il trasporto di merci pericolose (cd patentino ADR) o di animali vivi, etc, fino ad un massimo di 14 ore di corso;
- viene rafforzato lo scambio di informazioni tra Paesi membri sulla formazione dei conducenti, attraverso l’attivazione di una specifica rete informatica, tanto per la CQC, quanto per le patenti;
- con decreto attuativo, da emanare entro un anno, il MIT aggiornerà le procedure informatiche per l’avvio dei corsi CQC, il controllo delle presenze degli allievi, la gestione delle lezioni in e-learning, il rilascio degli attestati di fine corso e la connessione con la rete europea delle patenti di guida e delle CQC.
Per quanto attiene in materia di patenti, il decreto legislativo in oggetto non contiene la facoltà di estendere la validità di patente B, conseguita da almeno 2 anni, per guidare i veicoli ad alimentazione alternativa di massa superiore alle 3,5 tonnellate ma inferiore alle 4,25 tonnellate, qualora il superamento del limite delle 3,5 tonnellate sia ascrivibile esclusivamente al peso degli apparati necessari per l’alimentazione alternativa e non ad aumento della capacità di carico. Lo stesso decreto di recepimento, inoltre, non permette di rilasciare patenti di guida in anticipo rispetto ai limiti di età dei conducenti previsti dalla normativa europea (con validità al singolo Stato membro, fino al raggiungimento del limite di età stesso).
Un punto interessante accolto dal decreto in oggetto, infine, riguarda l’incremento della collaborazione tra Stati membri in materia di informazioni sulle patenti rilasciate, che verrà attuata mediante l’istituzione di una specifica rete informatica, prevista ora da un apposito articolo del nostro codice della strada, il 116 bis, rubricato “Rete dell’Unione Europea delle patenti di guida”.