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CQC con scadenza il 29 giugno 2022: il MIMS emana il documento provvisorio di guida
Con circolare n.20911 del 27 giugno 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al fine di non aggravare ulteriormente il lavoro degli uffici della motorizzazione civile che si troverebbero a dover smaltire numerose pratiche per il rilascio delle CQC e degli altri titoli abilitativi scaduti alla data del 29 giugno 2022 (90 giorni successivi dal termine dello stato di emergenza nazionale), per effetto dei provvedimenti che hanno prorogato, a causa dell’emergenza Covid-19, le validità di tutte quelle abilitazioni che scadevano originariamente alla data del 31 gennaio 2020, ha emanato il documento provvisorio alla guida.
Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.
Nella circolare in oggetto, il MIMS ricorda che rientrano nel campo di applicazione della normativa riguardante la conservazione di validità per i novanta giorni successivi dello stato di emergenza (29 giugno 2022) i seguenti certificati:
- i documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia per la circolazione sul suolo nazionale (di seguito “CQC” sia per intendere patente CQC che CQC card)
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE
in entrambi i casi i certificati devono avere scadenza originaria ricompresa nell’intervallo 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022.
Nella circolare in oggetto, come detto in precedenza, il Ministero sottolinea che in virtù dell’anomalo incremento del carico di lavoro che compete agli UMC per elaborare le istanze presentate e favorire l’emissione del duplicato della CQC per rinnovo di validità, che non appare realisticamente possibile che lo stesso sia evaso interamente entro la data del 29 giugno prossimo, il Ministero ha previsto, per tutti i conducenti professionali che hanno adempiuto all’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica e che sono in attesa del rilascio della CQC, un documento provvisorio alla guida valido per la sola circolazione sul territorio nazionale.
Il documento è emesso dal soggetto operatore professionale (autoscuola o studio di consulenza automobilistica) che ha presentato l’istanza di rinnovo di validità della CQC.
Il documento provvisorio di guida, temporaneamente sostitutivo dunque della CQC per la quale sia già stata
formalizzata domanda di rinnovo di validità, indica:
- le generalità del conducente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale)
- il numero della CQC scaduta di validità per la quale è stata formalizzata istanza di rinnovo;
- l’UMC presso il quale è stata presentata la relativa istanza;
- la data di formalizzazione dell’istanza;
- il numero di marca operativa con il quale l’istanza stessa è stata acquisita al sistema operativo;
- la data di rilascio del documento provvisorio di guida.
Il documento deve recare in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto che ha
presentato l’istanza dovrà firmare digitalmente: tanto ai fini dell’assunzione di piena responsabilità della
sussistenza di una istanza di rinnovo della CQC e della corrispondenza dei dati dichiarati con quelli ivi
indicati.
Il documento provvisorio così emesso e firmato deve essere consegnato in copia al titolare della CQC da
rinnovarsi e custodito, ed esibito a richiesta, a cura del soggetto che lo ha rilasciato.
Nei soli casi in cui l’istanza di emissione di duplicato della CQC rinnovata nella validità sia stata
presentata dall’interessato direttamente presso un UMC, il permesso provvisorio di circolazione potrà
essere richiesto presso il medesimo.
Il permesso provvisorio di guida
- può essere rilasciato per istanze di rinnovo di validità della CQC formalizzate entro e non oltre il 31 agosto 2022;
- ha validità fino alla data di emissione e recapito del duplicato CQC rinnovato nella validità e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di rilascio.