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Permessi parentali indennizzati e aumento giornate L.104/92: le specifiche INPS

Permessi parentali indennizzati e aumento giornate L.104/92: le specifiche INPS

13 Luglio 2020

L’Inps, con la Circolare n. 81 dell’8 luglio 2020 – che alleghiamo – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo indennizzato per emergenza COVID-19 introdotto dal D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al menzionato congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi dell’infanzia.

Il decreto-legge n. 34/2020, con l’articolo 72, comma 1, lettera a), modificativo dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, estende il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 e termina il 31 luglio 2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020 ed aumenta da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020.

Ne consegue che i genitori possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

La Circolare fornisce anche le istruzioni per il godimento dei permessi indennizzati di cui alla legge n.104/1992, modificati per numero di giornate fruibili dal D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” e di cui il D.L. n. 34/2020, cosiddetto “Decreto rilancio”, ha consentito l’estensione del periodo di fruizione.

L’articolo 73 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate di cui all’articolo 73 del decreto-legge 34/2020, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

20-07-08 – INPS – Circ. n.81- Congedi COVID-19 – Estensione permessi retribuiti – art. 33 co 3 e 6 L. n.1041992 – Ampliamento giornate fruibili ed estensione periodo fruizione – art. 72 e 73.pdf

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