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CORONAVIRUS: prorogati al 13 aprile i Decreti MIT e Minsalute finora adottati. Nuovi obblighi per gli autisti di imprese estere.
Con un ennesimo Decreto interministeriale, il 145 del 3 aprile 2020, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della salute hanno prorogato al 13 aprile l’efficacia di tutta una serie di Decreti finora emanati per far fronte all’emergenza COVD19.
In particolare risultano prorogati i seguenti atti:
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020;
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salutemn. 113 del 13 marzo 2020;
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 114 del 13 marzo 2020;
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 116 del 14 marzo 2020;
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020;
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 118 del 16 marzo 2020;
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020;
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 122 del 18 marzo 2020;
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute 125 del 19 marzo 2020.
Per quanto di interesse del settore, segnaliamo che con l’atto emanato ieri risultano notevolmente modificati gli oneri a carico degli autisti dipendenti da imprese aventi sede legale non in Italia che effettuino trasporti verso il nostro Paese o lo attraversino.
Nel primo caso, rimane fermo il limite massimo di 72 ore (prorogabile di ulteriori 24 ore in casi debitamente giustificati) e rimane ferma l’esigenza della dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto de! Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, che deve essere compilata in occasione dell’ingresso in Italia, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
- comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
- indirizzo complete dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed ii mezzo private o proprio che vena utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo private o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la pe1manenza in Italia.
Ricordiamo che, mediante tale dichiarazione l’autista assume gli obblighi:
- allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il tenitorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
- di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
A tale dichiarazione ora l’autista è anche tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel tenitorio nazionale.
Analogamente, l’autista dipendente da impresa avente sede legale non in Italia che intenda attraversare il nostro Paese anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati deve ricordare che:
- Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze, di ulteriori 12 ore.
- In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7, dell’ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

